DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1214/1969 - Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

Numero 1214 Anno 1969 GU 21.03.1970 Codice 069U1214

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 luglio 1968, gli articoli 1 e 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono sostituiti con quelli riportati, con la stessa distinzione numerica, nella tabella A annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.


Art. 2

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Comma 1

A decorrere dal 1 luglio 1968:
a) i numeri della statistica, la denominazione delle merci, le aliquote dei dazi, le note relative alle sezioni, ai capitoli, alle voci ed ai dazi della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono modificati come previsto dalla tabella B annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze;
b) sono soppressi gli allegati I e II alla tariffa predetta e sono uniti alla stessa gli allegati A, B, C, D, E ed F alla tabella B di cui alla precedente lettera a), firmati dal Ministro per le finanze.
Negli articoli 3 e successivi del presente decreto, col termine tariffa si intende la tariffa dei dazi doganali d'importazione di cui al precedente comma, nel testo modificato col comma stesso.


Art. 3

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Comma 1

A decorrere dal 29 luglio 1968:
a) alla tariffa sono apportate le modificazioni di cui alla annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze;
b) l'allegato F alla tariffa e' modificato in conformita' del testo dell'allegato stesso annesso alla predetta tabella C, firmato dal Ministro per le finanze.


Art. 4

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Comma 1

Le disposizioni preliminari alla tariffa, la tariffa stessa ed i relativi allegati, sono ulteriormente modificati come indicato nelle annesse tabelle D, E ed F e relativi allegati, firmati dal Ministro per le finanze.
Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validita', per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle predette tabelle e relativi allegati.


Art. 5

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Comma 1

A decorrere dal 1 luglio 1968, i dazi stabiliti dalla tariffa e dai relativi allegati si applicano in conformita' delle norme di cui al presente decreto, salvo particolari disposizioni della tariffa stessa e dei relativi allegati o di altri provvedimenti.


Art. 6

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Comma 1

Per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea dell'energia atomica e della Comunita' economica europea:
a) sono soppressi i dazi, purche' i prodotti stessi non risultino elencati negli allegati E ed F alla tariffa;
b) si applicano i dazi previsti dall'allegato E predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso;
c) si applicano i dazi previsti "per provenienze comunitarie" dall'allegato F predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' per i prodotti provenienti dagli Stati africani e malgascio, associati alla Comunita' economica europea, e dai Paesi e territori d'oltremare, associati alla stessa Comunita'.


Art. 7

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Comma 1

Per i prodotti di provenienza diversa da quelle di cui al precedente articolo 6:
a) si applicano i dazi "convenzionali", se indicati nella tariffa e se risultanti inferiori ai corrispondenti dazi "autonomi", o, altrimenti, si applicano questi ultimi, purche', in ogni caso, i prodotti medesimi non risultino elencati nell'allegato F alla tariffa stessa;
b) si applicano i dazi previsti "per altre provenienze" dall'allegato F predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 1968, per le ghise speciali con contenuto massimo di 0,03% di manganese, delle voci di tariffa numeri ex 73.01-B-II-b ed ex 73.01-C-II, destinate alla trasformazione all'interno del Paese, si applica il dazio di 4,6% sul valore, nei limiti di un contingente globale di 7.500 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.


Art. 8

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Comma 1

In deroga a quanto disposto con il precedente articolo 7, per i prodotti provenienti dalla Grecia:
a) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6, comma primo, purche' i prodotti stessi non risultino elencati nell'allegato A alla tariffa;
b) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato A predetto, salvo, per i prodotti stessi, le particolari disposizioni previste nell'allegato medesimo.


Art. 9

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Comma 1

In deroga a quanto disposto con il precedente articolo 7, per i prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese:
a) si applicano i dazi previsti dall'allegato B alla tariffa, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso;
b) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, se trattasi di prodotti non elencati nell'allegato B predetto.


Art. 10

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Comma 1

Per i prodotti elencati nell'allegato C alla tariffa, indipendentemente dalla loro provenienza, si applicano le disposizioni di cui all'allegato stesso, se piu' favorevoli di quelle previste dai precedenti articoli.


Art. 11

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Comma 1

In tutti i casi in cui le disposizioni del presente decreto ovvero particolari disposizioni della tariffa, dei relativi allegati o di altri provvedimenti prevedano, per i prodotti di una determinata provenienza o di una determinata origine, la soppressione dei dazi o l'applicazione di dazi piu' favorevoli, tali disposizioni si applicano a condizione che i prodotti stessi siano scortati dai documenti prescritti per comprovarne la provenienza o l'origine prevista dalle disposizioni medesime.
Ai prodotti non scortati dai detti documenti si applicano le norme di cui al precedente articolo 7.


Art. 12

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Comma 1

Per o prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, elencati nell'allegato D alla tariffa, resta ferma, dal 1 luglio 1968, l'esenzione dalla sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e dal diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti.


Art. 13

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nei precedenti articoli.