IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702 ed in particolare l'art. 42;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, e' autorizzato il prelevamento di L. 1.308.800.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. 5869. - Manutenzione, riparazione,
ecc........................................... L. 50.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. 1022. - Indennita', ecc. per mis-
sioni all'estero.............................. " 25.000.000
Cap. 1086. - Spese per il funzionamento,
ecc. di consigli, ecc......................... " 130.000.000
Cap. 4654. - Spesa per la esecuzione di
lavori meccanografici, ecc.................... " 1.000.000.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. 1117. - Spese riservate............ L. 27.000.000
Cap. 1651. - Elargizione ai familiari
dei dipendenti deceduti, ecc.................. " 40.000.000
Cap. 4002. - Indennita', ecc. per missio-
ni all'estero, ecc............................ " 3.000.000
Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale:
Cap. 1531. - Fitto di locali............ " 15.000.000
Ministero delle partecipazioni statali:
Cap. 1092. - Spese per il funzionamento,
ecc. di consigli, ecc......................... " 8.800.000
Ministero della sanita':
Cap. 4532. - Spese per il funzionamento,
ecc. di consigli, ecc......................... " 10.000.000
-------------
L. 1.308.800.000
-------------
Questo decreto sara' trasmesso al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1