DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 927/1971 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, concernente norme di attuazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, concernente norme di attuazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Numero 927 Anno 1971 GU 19.11.1971 Codice 071U0927

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;927

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, sono cosi' modificati:
Art. 1. - Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione e' determinata nelle seguenti misure unitarie:
a) per le carni salate, i prodotti
del suolo commestibili salati, gli
estratti di carne o di vegetali, i
brodi condensati salati, le minestre
preparate, i condimenti per brodi e
per minestre, il burro salato, la
ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg.
b) per i pesci salati............. " 3,33 "

Art. 3. - Per le carni salate ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio e' dovuta l'imposta di consumo sul sale contenuto nella stessa misura stabilita al precedente art. 1 e determinata in base al tenore salino di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907.
Art. 4. - Sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per brodi e per minestre prodotti col metodo idrolitico e' dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, nella misura di L. 33,30 al chilogrammo.
Art. 5. - Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente dagli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dello art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' dovuta, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall'art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 519, l'imposta di consumo nelle seguenti misure:
industrie della salagio-
ne dei pesci e delle bu-
della.................... L. 3,33 al kg. di sale comune
industrie della prepara-
zione del presame o ca-
glio..................... " 33,30 " " raffinato