DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 601/1967 - Norme di attuazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, in relazione alle disposizioni della legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria.

Norme di attuazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, in relazione alle disposizioni della legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria.

Numero 601 Anno 1967 GU 01.08.1967 Codice 067U0601

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;601

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione e' determinata nelle seguenti misure unitarie:

a) per le carni salate, i prodotti
del suolo commestibili salati, gli
estratti di carne o di vegetali, i
brodi condensati salati, le minestre
preparate, i condimenti per brodi e
per minestre, il burro salato, la
ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg.
b) per i pesci salati............. " 3,33 "))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche."


Art. 2

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Comma 1

Le quantita' di sale (tenori salini) da prendersi come base per il calcolo della restituzione di cui al precedente articolo, sono stabilite nella seguente tabella:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((1))

La determinazione del cloruro sodico contenuto nelle singole partite, presentate all'esportazione, di estratti carne o di vegetali, di brodi condensati salati, di minestre preparate, di condimenti per brodi e per minestre, di conserve di pomodoro e di altre sostanze alimentari formate da impasti o soluzioni omogenee, nonche' di varieta' di pesci e di prodotti del suolo commestibili non previsti dalla presente tabella, e' affidata ai Laboratori chimici delle dogane.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche"; ha inoltre disposto (con l'art. 1 comma 2) che "La voce n. 19 ("Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi") della tabella contenuta nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, e' soppressa."


Art. 3

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Comma 1

((Per le carni salate ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio e' dovuta l'imposta di consumo sul sale contenuto nella stessa misura stabilita al precedente art. 1 e determinata in base al tenore salino di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907.))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "E' abolita l'imposta di consumo sul sale prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, per i prodotti indicati nel precedente articolo quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio."


Art. 4

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Comma 1

((Sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per brodi e per minestre prodotti col metodo idrolitico e' dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, nella misura di L. 33,30 al chilogrammo.))


Art. 5

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Comma 1

((Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente dagli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dello art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' dovuta, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall'art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 519, l'imposta di consumo nelle seguenti misure:

industrie della salagio-
ne dei pesci e delle bu-
della.................... L. 3,33 al kg. di sale comune
industrie della prepara-
zione del presame o ca-
glio..................... " 33,30 " " raffinato))


Art. 6

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