((Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione e' determinata nelle seguenti misure unitarie:
a) per le carni salate, i prodotti
del suolo commestibili salati, gli
estratti di carne o di vegetali, i
brodi condensati salati, le minestre
preparate, i condimenti per brodi e
per minestre, il burro salato, la
ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg.
b) per i pesci salati............. " 3,33 "))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche."