La lettera b) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, e' sostituita nel modo seguente:
"b) per il sale minerale comune, introdotto direttamente dalla Sicilia:
1) dagli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nel primo comma dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006: L. 17 al kg.;
2) da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi: L. 2 al kg.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.