DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1008/1958 - Nuova misura del diritto di monopolio per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.

Nuova misura del diritto di monopolio per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.

Numero 1008 Anno 1958 GU 20.11.1958 Codice 058U1008

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1008

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La lettera b) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, e' sostituita nel modo seguente:
"b) per il sale minerale comune, introdotto direttamente dalla Sicilia:
1) dagli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nel primo comma dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006: L. 17 al kg.;
2) da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi: L. 2 al kg.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.