DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1006/1955 - Modificazione all'art. 20 della legge sul monopolio dei sali e tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, che fissa i prezzi

Modificazione all'art. 20 della legge sul monopolio dei sali e tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, che fissa i prezzi

Numero 1006 Anno 1955 GU 09.11.1955 Codice 055U1006

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1006

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 2, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, e' sostituito dal seguente:
"7) sale sofisticato per la fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri, delle stoviglie e per la raffinazione degli oli, L. 2000 al q.le".
Allo stesso menzionato art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
"Il prezzo speciale di vendita del sale comune per l'industria della raffinazione degli oli e per la fabbricazione dei saponi e' stabilito in L. 900 (novecento) al quintale, quando il prodotto e' prelevato presso le saline del Monopolio, per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto".


Art. 3

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Comma 1

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1953, n. 36, e' sostituito dal seguente:
"Il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, e' fissato come segue L. 300 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi fino a 5000 tonnellate;
L. 250 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 5000 e fino a 15.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione;
L. 220 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 15.000 e fino a 40.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione;
L. 213 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 40.000 e fino a 50.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione;
L. 203 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 50.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione".


Art. 4

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