Il tenore salino forfetario delle "olive in salamoia" di cui alla voce n. 16 della tabella delle quantita' di sale (tenori salini) stabilita con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, e' ridotto a kg. 6,500 per ogni 100 kg. di prodotto netto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.