E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche.
La voce n. 19 ("Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi") della tabella contenuta nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, e' soppressa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' abolita l'imposta di consumo sul sale prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, per i prodotti indicati nel precedente articolo quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.