IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 e 19 maggio 1970, n. 461, con i quali e' stata riconosciuta la personalita' giuridica allo Ente autonomo per le fiere di Bologna, e ne sono stati approvati lo statuto e la sua modifica;
Vista la deliberazione 23 dicembre 1970 del consiglio generale dell'ente, con la quale si propone la modifica dello statuto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 e 19 maggio 1970, n. 461, e' modificato come appresso:
Il terzo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
"In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci, ad ogni effetto, quello dei due vice presidenti dell'ente scelti fra i rappresentanti dei soci fondatori e nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del consiglio generale, indicato dal presidente stesso o, in mancanza di indicazione, il vice presidente piu' anziano in carica".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1