Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e' sostituito dal seguente:
"La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e con lo sviluppo dei musei e delle biblioteche degli enti locali e' adottata dall'Amministrazione regionale, sentite, rispettivamente, le sovrintendenze alle antichita', ai monumenti e alle gallerie e la sovrintendenza bibliografica".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1