A tutto il personale non dirigente delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' corrisposta un'anticipazione sul contenuto economico che sara' definito, nell'ambito del nuovo contratto triennale, sia in relazione alle specificita' proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialita' delle mansioni svolte.
L'anticipazione di cui al comma precedente e' fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Anticipazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Indennita' per servizio notturno
Comma 2
Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 e' corrisposta una indennita' oraria di L. 1.500 (millecinquecento). (3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150".
Inoltre, il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, come modificato dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, ha disposto (con l'art. 1) che la misura dell'indennita' oraria di cui al presente articolo, e' aumentata di L. 700.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150."
Art. 3
#Comma 1
Indennita' di lingue estere agli interpreti e traduttori
Comma 2
Le misure delle indennita' giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono elevate rispettivamente a L. 440 (quattrocentoquaranta) ed a L. 180 (centottanta). (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 4) che "Le misure delle indennita' giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, sono elevate rispettivamente a L. 1.000 (mille) per la conoscenza della prima lingua ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 23 dicembre 1980, come modificato dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 4) che le misure di cui al presente articolo, come gia' modificate, sono ulteriormente aumentate di L. 310 e di L. 140.
Art. 4
#Comma 1
Compensi speciali per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale
Comma 2
Gli importi giornalieri dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 38 dello allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono aumentati nella misura del cento per cento. (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha dipsoto (con l'art. 5) che "Gli importi dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, e spettanti per ogni giornata di servizio prestato, sono aumentati, rispettivamente, a L. 1.000 (mille) per la conoscenza di una lingua estera ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima fino ad un massimo di tre".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, come modificato dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, ha disposto (con l'art. 5) che gli importi di cui al presente articolo, come gia' modificati, sono rispettivamente aumentati di L. 310 e di L. 140.
Art. 5
#Comma 1
Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
Comma 2
Il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive e' corrisposto nella misura di L. 2.700 (duemilasettecento) qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.
Il compenso e' ridotto a L. 1.350 (milletrecentocinquanta) per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore. (2) (3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Il compenso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso e' ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento).
Per i servizi di turno resi in occasione delle festivita' di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto e' corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150".
Inoltre, il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, come modificato dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, ha disposto (con l'art. 2) che le misure indicate nel presente articolo, come gia' modificate, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255, di L. 1.630, di L. 4.650 e di L. 2.325.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150."
Art. 6
#Comma 1
Indennita' di maneggio valori
Comma 2
((Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennita' giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennita' non puo' essere corrisposta a piu' di una unita' per ogni sportello)).
Art. 7
#Comma 1
Decorrenza e copertura
Comma 2
L'anticipazione ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti a decorrere dal 1 settembre 1975 e non vanno considerati, con esclusione delle indennita' e dei compensi previsti dai precedenti articoli 3 e 4, ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.
Alla copertura della maggior spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.