DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 550/1973 - Norme regolamentari per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali.

Norme regolamentari per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali.

Numero 550 Anno 1973 GU 21.09.1973 Codice 073U0550

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-22;550

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale (ragioniere economo) del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di ragioniere e perito commerciale;
diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore;
diploma di economa dietista.
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n. 1437, nella parte relativa al titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.