DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1437/1962 - Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

Numero 1437 Anno 1962 GU 15.10.1962 Codice 062U1437

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-27;1437

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nomina

Comma 2

La nomina in prova a vice ragioniere economo nel ruolo della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica di eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 - salvo le deroghe al limite massimo di eta' stabilite da leggi speciali - in possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e del diploma di ragioniere e perito commerciale. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 22 maggio 1973, n. 550 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n. 1437, nella, parte relativa al titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma".


Art. 2

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Comma 1

Prove del concorso

Comma 2

Gli esami previsti dall'art. 1 constano di due prove scritte e di un orale.
Le prove scritte consistono, rispettivamente:
1) nello svolgimento di un tema di ragioneria generale;
2) nello svolgimento di un tema di cultura generale riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna.
La prova e' rivolta ad accertare la capacita' del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza.
Ai concorrenti sono assegnate sei ore per ciascuna prova.
La prova orale verte sui seguenti argomenti:
1) Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;
2) Elementi di ragioneria generale - Elementi di contabilita' di Stato - Regolamento di contabilita' dei convitti nazionali;
3) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: servizi centrali e periferici; corpi consultivi;
I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato.


Art. 3

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Comma 1

Ripartizione del punteggio

Comma 2

La Commissione esaminatrice del concorso dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.
La media dei punti riportati nelle prove scritte si esprime in decimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale s'intende superata qualora il candidato vi abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.
La votazione complessiva si esprime in ventesimi ed e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.


Art. 4

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Comma 1

Commissione esaminatrice

Comma 2

La Commissione esaminatrice del concorso e' composta:
da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, che la presiede;
da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;
da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Al primo concorso a posti di vice ragioniere economo, che sara' bandito dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi a partecipare anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado diverso da quello indicato nel precedente art. 1 e che abbiano prestato, in virtu' di formale provvedimento, lodevole servizio non di ruolo, per almeno due anni, negli educandati femminili dello Stato, anteriormente alla data suddetta, in qualita' di impiegati addetti ai servizi di economato, o di cassa o di segreteria.


Art. 6

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Comma 1

Abrogazione

Art. 7

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Comma 1

Rinvio