IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 196 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;
Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;
Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italo-radio, successivamente incorporata nella societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;
Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Societa' per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;
Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
E' approvato e reso esecutivo l'unito accordo stipulato il 3 giugno 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, riguardante le modalita' per il versamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei ricavati derivanti dall'alienazione dei beni previsti dall'art. 47 della convenzione del 27 febbraio 1968, integrata dalla convenzione aggiuntiva del 16 giugno 1971.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1