DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Numero 17 Anno 1976 GU 21.02.1976 Codice 076U0017

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;17

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis. - Le somme spettanti ai sensi dei precedenti articoli 2, ultimo comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di mora e le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o per prolungata rateazione".
L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risultera' disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.