DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1466/1970 - Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 21 agosto 1960, n. 678, recante norme per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 21 agosto 1960, n. 678, recante norme per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Numero 1466 Anno 1970 GU 15.06.1971 Codice 070U1466

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-22;1466

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, e' sostituito dal seguente:
"Il comitato esecutivo provvede all'ordinaria gestione dell'ente nei limiti del bilancio preventivo approvato dal consiglio di amministrazione, adottando, altresi' tutti quei provvedimenti, attinenti alla ordinaria gestione, che non siano espressamente demandati all'assemblea generale dei soci ed al consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che gli vengano da questo delegati, curandone l'esecuzione entro i limiti della delega; adotta, altresi', i provvedimenti di urgenza, salvo l'obbligo di riferirne al consiglio stesso entro 15 giorni".


Art. 3

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Comma 1

Il titolo XIV, art. 51, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, e' sostituito dal seguente:

Comitato regionale e rappresentanza comunale

"Art. 51. - Il comitato regionale, istituito a norma dell'art. 23, lettera I), ha il compito di coordinare le attivita' dell'ente nell'ambito della circoscrizione determinata dal consiglio di amministrazione medesimo presso gli enti e gli istituti a carattere regionale.
Esso e' composto dai presidenti delle sezioni provinciali e dai direttori delle istituzioni dell'ente operanti in detta circoscrizione territoriale e si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il mese di settembre ed in via straordinaria quanto ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti purche' ne sia autorizzato dal comitato esecutivo.
I comitati regionali hanno sede presso le sezioni provinciali dei capoluoghi regionali e la loro convocazione spetta al presidente della suddetta sezione con il rispetto delle modalita' di cui all'art. 38 del presente regolamento.
Il funzionario dell'E.N.S. incaricato della segreteria regionale ha le funzioni di segretario del comitato e partecipa alle riunioni con voto consultivo.
Sono estese al comitato le disposizioni degli articoli 40, 41 e 48, lettera h) del presente regolamento.
La rappresentanza comunale e' costituita a norma dell'art. 48, lettera e).
Essa e' affidata ad un rappresentante che puo' anche non essere sordomuto, il quale ha facolta' di costituire un comitato di assistenza e di collaborazione con gli organi dell'ente".