Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, sono sostituiti con il seguente:
"Le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dallo art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.
Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, e' abrogato.