DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 286/1971 - Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

Numero 286 Anno 1971 GU 31.05.1971 Codice 071U0286

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;286

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, sono sostituiti con il seguente:
"Le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dallo art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.
Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio".


Art. 2

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