L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1471, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio direttivo e' costituito da:
a) il presidente dell'ente, designato dal Ministro per i trasporti;
b) due membri designati dal Ministro per i trasporti, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;
c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione;
d) tre membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni sindacali della gente dell'aria a carattere nazionale piu' rappresentative.
Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1