DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 910/1977 - Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi central

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi central

Numero 910 Anno 1977 GU 19.12.1977 Codice 077U0910

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-12;910

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 111 del regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, per quanto attiene ai titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi, per esami, nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e per le ragionerie provinciali dello Stato, e' cosi' modificato:
Art. 111 - Carriera direttiva. - Per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea in economia e commercio conseguita presso una Universita' degli studi della Repubblica, o equipollente.
Sono ammessi a partecipare ai concorsi anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purche' forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:
laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.