L'art. 111 del regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, per quanto attiene ai titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi, per esami, nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e per le ragionerie provinciali dello Stato, e' cosi' modificato:
Art. 111 - Carriera direttiva. - Per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea in economia e commercio conseguita presso una Universita' degli studi della Repubblica, o equipollente.
Sono ammessi a partecipare ai concorsi anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purche' forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:
laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.