E' transitoriamente istituita presso il Ministero del tesoro la Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra.
Sono assegnarti ad essa tutti i servizi relativi all'applicazione delle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 26 ottobre 1940, n. 1543, e 20 novembre 1941, n. 1432, nonche' del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, riguardanti il risarcimento dei danni di guerra.
Il Ministero del tesoro provvedera' alle relative esigenze con personale proprio, con personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni statali, nella posizione di comando, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e con personale non di ruolo da assumere a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1915, n. 453.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il numero dei posti di cui alle tabelle B e D annesse al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, rispettivamente riguardanti il ruolo per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro e quello per la carriera d'ordine della stessa Amministrazione centrale e' aumentato come segue:
Direttore generale (grado 4° del gruppo A) 1 posto;
Ispettore generale (grado 5° del gruppo A) 1 posto;
Archivisti capi (grado 9° del gruppo C) 1 posto;
Primi archivisti (grado 10° del gruppo C) 1 posto.
La Direzione generale di cui all'art. 1 sara' soppressa dalla data che verra' stabilita con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro per il tesoro.
Dalla stessa data saranno soppressi i posti di organico di cui al 1° comma del presente articolo. Il titolare del posto di grado 4° soppresso sara' eliminato ai sensi delle vigenti disposizioni, mentre gli impiegati dei rimanenti gradi che, per effetto della suindicata soppressione di posti, risultino in eccedenza ai posti dei rispettivi organici saranno considerati in soprannumero fino al riassorbimento con le prime successive vacanze.
Art. 3
#Comma 1
Il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, si estende anche, in quanto applicabile, all'Amministrazione del tesoro fino a che non sara' emanato apposito regolamento per il personale ed i servizi dell'Amministrazione stessa.
Art. 4
#Comma 1
Il funzionario di cui all'art. 10, comma 5°, del Regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, conserva ad personam il grado di ispettore generale in soprannumero lasciando scoperto nella tabella B del decreto legislativo Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, un posto di capo divisione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 40. - Frasca