Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Rientrano in particolare tra le funzioni di cui all'articolo precedente quelle relative:
a) al rapporto giuridico di apprendistato;
b) ai libretti di lavoro e relative funzioni delegate ai sindaci;
c) all'attribuzione delle qualifiche e dell'inquadramento nelle categorie professionali ai fini della classificazione professionale dei lavoratori nelle liste di collocamento e del loro passaggio da una categoria all'altra nell'ambito dei vari settori produttivi.
Art. 3
#Comma 1
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
a) al collocamento ed all'avviamento al lavoro degli apprendisti;
b) alla previdenza e alle assicurazioni sociali;
c) ai rapporti e convenzioni internazionali;
d) agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore.
Art. 4
#Comma 1
Le province di Trento e di Bolzano stabiliscono, nell'ambito del rispettivo territorio, le categorie di lavoratori altamente specializzati previste dall'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sentita la commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280.
Art. 5
#Comma 1
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.
Resta, altresi', fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.