Nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973; n. 605, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, sono soppresse le parole: "Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura"; e dopo le parole: "dell'art. 6" sono aggiunte le parole: "escluse le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura".
Il quarto comma dell'art. 16 indicato al comma precedente e' sostituito dal seguente:
"La prima comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sara' eseguita entro il 30 giugno 1978 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1977 per gli atti indicati nelle lettere g) ed i) dell'art. 6 ed entro il 30 giugno 1979 relativamente ai titoli di pagamento indicati nella lettera h) dell'art. 6 emessi dal 1 gennaio 1978 al 31 dicembre 1978".
Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto dal 30 giugno 1975.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.