IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, con le successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
Il primo e il secondo comma dell'art. 39 del regolamento di esecuzione della legge 21 agosto 1950, n. 698, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, sono soppressi.
Di conseguenza detto art. 39 assume la seguente nuova formulazione: "Il presidente dell'Ente, i componenti del consiglio di amministrazione ed il direttore generale possono intervenire all'assemblea provinciale senza diritto di voto".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1