DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 326/1975 - Modifica dell'art. 39 del regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

Modifica dell'art. 39 del regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

Numero 326 Anno 1975 GU 04.08.1975 Codice 075U0326

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-11;326

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, con le successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il primo e il secondo comma dell'art. 39 del regolamento di esecuzione della legge 21 agosto 1950, n. 698, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, sono soppressi.
Di conseguenza detto art. 39 assume la seguente nuova formulazione: "Il presidente dell'Ente, i componenti del consiglio di amministrazione ed il direttore generale possono intervenire all'assemblea provinciale senza diritto di voto".