IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
l'art. 47, relativo alle prove scritte di cultura generale per i corsi di laurea della facolta' di magistero e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli esami di cultura generale non potranno essere sostenuti se non dopo superati tutti gli esami fondamentali dei rispettivi corsi di laurea".
Art. 66. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti:
Algebra lineare;
Strutture algebriche.
Art. 77. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Antropologia;
Fisiologia comparata.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1