L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa di tutti gli istituti tecnici dotati di personalita' giuridica non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 1002, citato nelle premesse, e' revocato. Sono salvi gli effetti da esso prodotti.