IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 1100, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche della Scuola anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 17, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo al finanziamento dei posti di perfezionamento:
Art. 18. - Qualora la Scuola intenda finanziare i posti di perfezionamento con borse o assegni ministeriali, emanera' i relativi bandi in conformita' alle disposizioni di legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1