L'ammontare del diritto per traffico di perfezionamento per le merci esportate verso la Grecia, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, e' commisurato, a decorrere dalle date rispettivamente indicate, alle seguenti aliquote del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in conformita' con le decisioni del Consiglio di associazione n. 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970:
40%, a decorrere dal 15 settembre 1967;
50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969;
60%, a decorrere dal 1 luglio 1970.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per le merci esportate verso la Grecia con il rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della convenzione di cooperazione amministrativa 26 settembre 1962, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854, le aliquote di restituzione, stabilite dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, sono ridotte nelle seguenti misure:
del 40%, a decorrere dal 15 settembre 1967;
del 50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969;
del 60%, a decorrere dal 1 luglio 1970.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto secondo le decorrenze stabilite ai precedenti articoli.