Per le merci esportate verso la Grecia, che siano state ottenute con impiego parziale o totale di prodotti temporaneamente importati da Paesi terzi, il rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della Convenzione di cooperazione amministrativa, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, numero 1854, e' subordinato al pagamento di un diritto per traffico di perfezionamento in conformita' della Decisione n. 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il diritto per traffico di perfezionamento di cui al precedente articolo non si applica ai prodotti impiegati nella fabbricazione delle merci soggette al regime dello art. 15 dell'Accordo di associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, ratificato con legge 28 luglio 1962, n. 1002.
Art. 3
#Comma 1
Il diritto per traffico di perfezionamento di cui allo art. 1 e' commisurato al 30% del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero, del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata, per i prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, da applicare in conformita' con quanto stabilito dall'art. 1 della Decisione 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 13 dicembre 1971, n. 1436 ha disposto (con l'art. 1) che "L'ammontare del diritto per traffico di perfezionamento per le merci esportate verso la Grecia, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, e' commisurato, a decorrere dalle date rispettivamente indicate, alle seguenti aliquote del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in conformita' con le decisioni del Consiglio di associazione n. 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970:
40%, a decorrere dal 15 settembre 1967;
50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969;
60%, a decorrere dal 1 luglio 1970".
Art. 4
#Comma 1
Sono ridotte del 30% le aliquote di restituzione stabilite dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, per le merci esportate verso la Grecia con rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della Convenzione di cooperazione amministrativa 26 settembre 1962.
La riduzione prevista dal precedente comma non si applica alle merci soggette al regime dell'art. 15 delle Accordo di associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, ratificato con legge 28 luglio 1962, n. 1002.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a partire dalla data del 1 febbraio 1966.