A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1977, per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori - in numero non inferiore a 1.000 esemplari - le tariffe previste per i gruppi 2°, 3°, 4°, e 5° dalla voce 5 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, sono stabilite nelle seguenti misure:
Gruppo 2°:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ..............L. 7
per ogni 50 grammi o frazione in piu ...................L. 3
Gruppo 3°:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ..............L. 9
per ogni 50 grammi o frazione in piu ...................L. 4
Gruppi 4° e 5°:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ..............L. 18
per ogni 50 grammi o frazione in piu ...................L. 8
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dal 1° gennaio 1978 riprende vigore il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726.
Art. 3
#Comma 1
il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.