DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1372/1971 - Norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Numero 1372 Anno 1971 GU 14.03.1972 Codice 071U1372

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

#

Comma 1

Lavoro ordinario

Comma 2

- Si computa come durata del lavoro il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda senza facolta' di allontanarsi dal posto di lavoro.


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La L. 2 marzo 18974, n.77, ha disposto (con l'art.6, comma 2) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 ottobre 1973.


Art. 2

#

Comma 1

Prestazioni giornaliere

Comma 2

La durata del lavoro non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.


Art. 3

#

Comma 1

Riposo giornaliero

Comma 2

In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sara' distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile a 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio di turno.


Art. 4

#

Comma 1

Riposo settimanale - Festivita' infrasettimanali

Comma 2

- Ai dipendenti e' accordato un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore. Nel caso in cui il lavoro ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni lavorativi la durata del riposo settimanale e' di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente e deve comprendere una intera giornata solare.


- Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale deve comprendere la domenica.


- I riposi settimanali e le festivita' infrasettimanali cadenti in periodo di assenza per motivi diversi dal congedo annuale e speciale sono assorbiti dalle assenze stesse.


- ((In caso di coincidenza di una festivita' infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, quando il riposo settimanale impegna l'intera giornata della festivita' infrasettimanale.
Se il riposo settimanale impegna la meta' o meno del giorno di festivita' infrasettimanale, il trattamento di cui sopra e' ridotto alla meta'.
Per le festivita' di Natale, capodanno, festa dei lavoratori, anniversario della Repubblica e ferragosto coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il trattamento di cui al primo comma ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.
A decorrere dal 1 gennaio 1974, per le festivita' infrasettimanali coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario, ovvero a richiesta, una giornata di riposo compensativo))
.((1))


- I dipendenti in missione per incarichi di lunga durata cui manchi la possibilita' di rientrare in residenza fruiscono del riposo settimanale nella localita' di missione.


--------------


AGGIORNAMENTO (1)


La L. 2 marzo 1974, n.77, ha disposto (con l'art.6, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, modificato dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della presente legge, hanno efficacia dal 1 giugno 1972".


Art. 5

#

Comma 1

Servizio notturno

Comma 2

- ((Quando il servizio e' svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per piu' di due volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno)).((1))


- Agli effetti del precedente punto 1, si considera notturno il servizio svolto per oltre un'ora nel periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5. Al personale non puo' chiedersi di prestare servizio fra le ore 4 e le ore 5 per piu' di tre volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno.


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La L. 2 marzo 18974, n.77, ha disposto (con l'art.6, comma 2) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 ottobre 1973.


Art. 6

#

Comma 1

Disposizioni varie

Comma 2

- Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali si puo' derogare ai limiti di cui agli articoli 2, 4 punto 1 e 5 nei casi di turni a rotazione.


- In caso di forza maggiore o per eccezionali necessita' di servizio, il limite stabilito per le prestazioni giornaliere potra' essere superato. In tali casi le protrazioni di orario dovranno essere compensate da minor lavoro ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti.
E' obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, con la massima tempestivita', alla sostituzione di quei dipendenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero superato la durata delle prestazioni giornaliere di cui al precedente art. 2.


Per esigenze di servizio o per difficolta' nella compilazione degli orari e dei turni, il riposo settimanale del personale, compreso quello dei treni e di macchina, puo' essere posticipato di un giorno o, eccezionalmente, previo accordo con le organizzazioni sindacali, di due giorni, oppure puo' essere anticipato.


- Nei periodi di forte lavoro o per circostanze eccezionali, il riposo settimanale del personale, escluso quello dei treni e di macchina, puo' essere differito per non piu' di un mese; il provvedimento puo' essere attuato per un solo riposo in ciascun mese solare.


- Gli spostamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti purche' in un anno solare sia comunque garantito, il godimento di tutti i riposi settimanali prescritti, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.


- I turni di servizio sono formati ad ogni cambiamento di orario o quando si rendono necessarie variazioni.
I nuovi turni e le eventuali modifiche di quelli in vigore sono predisposti dall'Azienda e tempestivamente portati a conoscenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali per concordare con i rappresentanti stessi le eventuali varianti.
Per il personale delle stazioni i turni di servizio devono comprendere anche i nominativi dei dipendenti che, salvo diversa comunicazione dell'impianto, sono tenuti a seguirli fino a quando non vengono cambiati.
Una copia degli orari e dei turni di servizio deve essere affissa, prima della loro attivazione, in modo che i dipendenti interessati ne possano prendere conoscenza.
I turni di servizio per il personale dei treni e di macchina sono formati in base alle ore di orario dei treni.


- In particolari ricorrenze, il direttore generale puo' lasciare libero nelle ore pomeridiane diurne, per non piu' della meta' dell'orario medio giornaliero di lavoro ordinario, il personale la cui presenza in servizio non sia indispensabile per la circolazione dei treni.


Comma 3

CAPO II - ((DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI SETTORI VIAGGIANTE E DI MACCHINA))

Art. 7

#

Comma 1

((Lavoro ordinario ))

Comma 2

((


- La durata massima del lavoro fra due riposi giornalieri e' di 7 ore per i servizi con riposo fuori di residenza e di 8 ore per i servizi senza riposo fuori residenza. Per favorire il rientro in residenza, la consumazione dei pasti e la eliminazione delle vie ordinarie forfettizzate, quest'ultimo limite e' elevabile ad 8 ore e 45 minuti per non piu' di una volta per il personale di macchina e non piu' di due volte per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. In sede di formazione dei turni puo' essere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale che il limite di 8 ore e 45 minuti venga raggiunto anche piu' di una o due volte rispettivamente per il personale di macchina e per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. Il prolungamento ad 8 ore e 45 minuti non e' applicabile ai servizi non programmati del personale di macchina che interessano i periodi dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 5 alle ore 6.
Per i servizi del personale di macchina che impegnano il periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5 si applica in ogni caso il limite delle 7 ore.


- Fatta eccezione per i servizi suburbani e per i treni omnibus e raccoglitori, la durata della condotta continuativa non puo' eccedere:
4 ore e 30 minuti per i servizi con riposo fuori residenza;
7 ore complessive per i servizi senza riposo fuori residenza;
i singoli servizi comunque non potranno eccedere il limite del precedente alinea.
A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti.
Nel caso in cui detti limiti vengano superati per ritardo dei treni il personale acquista titolo alla indennita' prevista dal successivo punto 4.
Per i servizi continuativi di condotta la percorrenza non deve comunque superare:
350 km nei servizi con riposo fuori residenza;
450 km nei servizi senza riposo fuori residenza.


- In caso di ritardo dei treni il personale ha facolta' di superare i limiti di cui al punto 2, di regola, fino ad un massimo di 60 minuti.
Nei casi di supero dei limiti di prestazione suddetti il personale ha comunque titolo ad un'indennita' ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.


- Per esigenze di compilazione dei turni e' consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti del lavoro giornaliero stabiliti al precedente punto 2.


))


Art. 8

#

Comma 1

((Riposo giornaliero ))

Comma 2

((


- La durata minima del riposo giornaliero in residenza e' di 18 ore. Tale limite e' elevato a 22 ore dopo ciascuna notte nei casi di 2 servizi notturni consecutivi.


- La durata minima del riposo giornaliero fuori residenza e' di 7 ore al netto del tempo necessario per recarsi e tornare dal dormitorio, che verra' determinato dal direttore compartimentale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; la durata massima del riposo stesso non deve superare le 12 ore.


- In sede di formazione dei turni possono essere inclusi non piu' di due riposi fuori residenza fra due riposi settimanali con un massimo di 7 medi mensili per il personale di macchina e 5 medi mensili per il personale viaggiante.


))


Art. 10

#

Comma 1

((Servizio notturno ))

Art. 17

#

Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

- La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio e' stabilita in 42 ore fino al 31 dicembre 1971.
Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata settimanale del lavoro ordinario e' di 40 ore fino al 31 dicembre 1971 e di 38 ore dal 1° gennaio 1972.


- Per il personale dei treni e di macchina la durata minima del riposo settimanale di cui all'articolo 9 e' stabilita in 40 ore fino al 31 dicembre 1971.


- Nella prima applicazione del presente provvedimento gli orari di lavoro potranno essere stabiliti per un impegno settimanale superiore ai limiti sopra indicati senza peraltro superare le 48 ore.
In tale caso sara' corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario.


- Negli impianti in cui fosse riscontrata insufficiente disponibilita' di personale dei treni e di macchina per coprire il maggior fabbisogno determinato dall'applicazione del presente provvedimento, la utilizzazione del personale medesimo avverra', temporaneamente, secondo le norme precedenti. In tal caso al personale dei treni ed a quello di macchina viene corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme precedenti, una particolare indennita' da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, secondo quanto dispone la legge 11 febbraio 1970, numero 34.