IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'art. 2 del decreto presidenziale 28 luglio 1969, numero 606, relativo alla istituzione della facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Torino, e' integrato nel senso che, per i posti di ruolo, ai cinque posti di professore gia' trasferiti occorre aggiungere il posto assegnato alla cattedra di sociologia (in soprannumero ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62) con il relativo trasferimento del professore che tale cattedra occupa; e ai cinque posti di assistente gia' trasferiti occorre aggiungere altri quattro posti e propriamente i posti assegnati alle cattedre di sociologia, di diritto costituzionale italiano e comparato, di istituzioni di diritto pubblico, di scienza della politica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1