Presso l'Universita' degli studi di Torino e' istituita la facolta' di scienze politiche.
L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facolta' di giurisprudenza della stessa universita', passa a far parte della nuova facolta' di scienze politiche.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) cinque posti di professore, mediante trasferimento dall'organico della facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Torino di due, posti di ruolo statale, e propriamente il posto assegnato alla cattedra di filosofia della politica e di un posto vacante, nonche' con l'assegnazione dei posti convenzionati di storia moderna (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, n. 1046), di storia delle dottrine politiche (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 12), di politica economica e finanziaria (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1271) della stessa facolta' di giurisprudenza.
I titolari dei predetti posti di professore di ruolo di filosofia della politica, di storia moderna, di storia delle dottrine politiche, di politica economica e finanziaria sono contemporaneamente trasferiti alla stessa facolta' di scienze politiche;
b) cinque posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Torino e propriamente i posti assegnati alle cattedre di storia moderna, di politica economica e finanziaria, di dottrina dello Stato, di storia delle dottrine politiche (2).
Art. 3
#Comma 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.