A decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 610/72 del Consiglio delle Comunita' europee del 23 marzo 1972, relativo alle disposizioni adottate nel quadro dell'associazione fra la Comunita' economica europea e la Grecia per la circolazione delle merci ottenute alle condizioni dell'art. 8 dell'accordo di associazione, il diritto per traffico di perfezionamento dovuto a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, si applica sulla base della percentuale dei dazi e secondo le modalita' stabilite dal suddetto regolamento e relative modifiche ed aggiunte.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per quanto riguarda le merci che all'esportazione verso la Grecia sono ammesse a beneficiare delle restituzioni previste dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, le relative aliquote di restituzione sono ridotte della misura corrispondente alla percentuale dei dazi in base alla quale si applica il diritto per traffico di perfezionamento.
Tuttavia, le aliquote risultanti dalla riduzione prevista al precedente comma non potranno in nessun caso essere inferiori a quelle applicabili alle corrispondenti merci esportate verso gli Stati membri della Comunita' economica europea.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.