DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

Numero 571 Anno 1978 GU 27.09.1978 Codice 078U0571

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;571

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' cosi' modificato:
"Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo per la provincia di Bolzano e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano.
Per il personale in servizio in provincia di Trento in uffici aventi competenza regionale, l'intesa di cui al comma precedente si svolge tra il commissario del Governo per la provincia di Trento e la provincia di Bolzano".


Art. 3

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Comma 1

All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto il seguente comma:
"Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano e' altresi' delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonche', per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto".


Art. 4

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' modificato come segue:
"I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra il personale appartenente alle categorie sottoindicate, anche se trovasi in posizione di quiescenza, compreso in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 13:
a) magistrati ordinari od amministrativi;
b) docenti universitari o di scuola media superiore.
c) dipendenti delle pubbliche amministrazioni".


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

I colloqui per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca previsti dagli articoli 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, superati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, hanno validita' per i tre anni successivi alla data stessa. (1) ((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761 ha disposto (con l'art. 23) che: "Il termine di tre anni per la validita' del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, e' prorogato di altri tre anni, anche ai fini dell'accesso al ruolo".


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AGGIORNAMENTO (3)


E' stato approvato il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 "Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano".


Art. 7

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Comma 1

Gli organi competenti delle amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 dello stesso decreto, di ogni provvedimento di destinazione di personale in provincia di Bolzano.
Analoga comunicazione, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al titolo I del menzionato decreto n. 752, viene data dagli organi competenti degli enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 e delle amministrazioni dello Stato di cui al secondo comma dello stesso art. 1 del su indicato decreto n. 752, rispettivamente al commissario del Governo per la provincia di Bolzano e a quello per la provincia di Trento.
((I predetti commissari del Governo, per la parte di rispettiva competenza, danno immediata comunicazione alla regione e alla provincia di Bolzano delle notizie di cui ai precedenti commi.
Gli stessi commissari del Governo, la regione e la provincia di Bolzano possono chiedere agli organi competenti della pubblica amministrazione notizie concernenti provvedimenti connessi con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nonche', alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di promuovere l'adozione dei provvedimenti previsti dalle citate norme e la sospensione o la revoca di quelli ritenuti in contrasto con le medesime))
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Art. 8

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Art. 9

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Comma 1

La tabella 1, concernente gli organici degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, e' sostituita con la tabella I allegata al presente decreto.
La tabella XII della tabella 14, concernente l'organico degli operatori telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'intera tabella 16 concernente gli organici dei servizi P.T. del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 allegate al presente decreto.
La pianta organica della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano, di cui alla lettera A) della tabella 18 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' integrata con la tabella 4 allegata al presente decreto.