L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Contabilizzazione delle riscossioni. - Le esattorie devono tenere distinte contabilita' per le riscossioni mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli. Devono tener inoltre schede dei contribuenti recanti le generalita', il domicilio fiscale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale, sulle quali annotare le singole riscossioni distintamente per versamento diretto e per ruolo.
L'esattore deve aprire a proprio nome un distinto conto corrente postale per ciascuno dei due sistemi di riscossione. Il conto corrente relativo al versamento diretto deve essere vincolato a favore dello Stato - Ministero del tesoro, per l'ammontare delle imposte al netto dell'aggio.
L'importo versato con l'indicazione della specie dell'imposta e del periodo a cui si riferisce deve essere annotato sulle schede dei contribuenti unitamente al numero ed alla data della quietanza entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna decade del mese.
Le distinte di versamento di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le distinte riepilogative di cui all'art. 7, secondo comma, del presente decreto devono essere conservate per cinque anni".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni dell'articolo precedente hanno effetto dal 1 aprile 1977.