L'esattore puo' chiedere al prefetto entro il 31 dicembre 1973 di essere confermato nella gestione dell'esattoria per il periodo 1975-1983.
Sulla domanda di conferma provvede il prefetto se l'intendente di finanza o il consiglio comunale non esprimono parere contrario entro il 31 gennaio 1974 e se non esistono cause di cancellazione dall'albo o di incompatibilita'.
Se sussistono gravi motivi per non far luogo alla conferma o se l'intendente di finanza o i comuni consultati abbiano espresso parere contrario, il prefetto rimette gli atti al Ministro per le finanze per la sua definitiva, motivata determinazione sulla domanda di conferma.
Sono in ogni caso riservati al Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro, i provvedimenti sulle domande di conferma per le esattorie gestite da aziende o istituti di credito che non abbiano sportelli bancari nella circoscrizione del rispettivo ufficio delle imposte.
La conferma e' disposta alle condizioni del contratto in corso, salvo quanto e' stabilito dai commi successivi.
Gli aggi di riscossione mediante ruoli superiori al 6,72 per cento sono ridotti al termine del primo quadriennio della meta' della differenza tra l'aggio di conferma e il 6,72 per cento e della restante meta' al termine del successivo biennio.
Per il triennio 1981-83 l'aggio attribuito in sede di conferma e' riveduto secondo le seguenti modalita':
1) se fra gli anni 1975 e 1978 le entrate di qualsiasi genere affidate in riscossione all'esattore siano aumentate in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui e' aumentato il gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio di riscossione per il restante periodo e' ridotto in proporzione al maggior aumento. La riduzione non puo' comunque essere superiore al venti per cento dell'aggio attribuito in sede di conferma;
2) se tra gli anni 1975 e 1978 l'incremento delle entrate di cui al punto precedente affidate in riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio per il restante periodo puo' essere aumentato fino al venti per cento di quello attribuito in sede di conferma.
Per il triennio 1981-83 l'aggio non puo' comunque essere superiore al 6,72 per cento.
L'aggio per i versamenti diretti e' in ogni caso pari all'ottanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruolo risultante dall'applicazione dei commi precedenti.
Il decreto di conferma e' notificato a cura del sindaco all'esattore.
Contro il provvedimento di conferma del prefetto e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze.
In deroga alle disposizioni del presente articolo il Ministro per le finanze entro il 30 novembre 1973 puo' disporre, per ragioni riguardanti il miglior rendimento o il miglior funzionamento del servizio, che non si faccia luogo alla conferma dell'esattore.
L'esattore entro il 31 dicembre 1977 e l'intendente di finanza territorialmente competente entro il 31 marzo 1978 possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1 gennaio 1979. La domanda di risoluzione e' proposta dall'esattore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario anche all'intendente di finanza. La domanda dell'intendente e' notificata all'esattore. Le esattorie rimaste vacanti possono essere conferite d'ufficio per il restante periodo con aggi non superiori a quelli attribuibili, ai sensi dei commi precedenti, dal 1 gennaio 1979, salva l'applicazione dei commi settimo ed ottavo.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."