DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Numero 603 Anno 1973 GU 16.10.1973 Codice 073U0603

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Agenti della riscossione

Comma 2

Agenti della riscossione sono gli esattori comunali o consorziali, i ricevitori provinciali e i delegati governativi, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, salvo le modifiche e integrazioni contenute nel presente decreto. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 2

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Comma 1

Contabilizzazione delle riscossioni

Comma 2

Le esattorie devono tenere distinte contabilita' per le riscossioni mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli. Devono tener inoltre schede dei contribuenti recanti le generalita', il domicilio fiscale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale, sulle quali annotare le singole riscossioni distintamente per versamento diretto e per ruolo.
L'esattore deve aprire a proprio nome un distinto conto corrente postale per ciascuno dei due sistemi di riscossione. Il conto corrente relativo al versamento diretto deve essere vincolato a favore dello Stato - Ministero del tesoro, per l'ammontare delle imposte al netto dell'aggio.
L'importo versato con l'indicazione della specie dell'imposta e del periodo a cui si riferisce deve essere annotato sulle schede dei contribuenti unitamente al numero ed alla data della quietanza entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna decade del mese.
Le distinte di versamento di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le distinte riepilogative di cui all'art. 7, secondo comma, del presente decreto devono essere conservate per cinque anni.(2) ((4))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 22 giugno 1978, n. 543 ha disposto (con l'art. 2) che le modifiche apportate dall'articolo 1 del presente decreto hanno effetto dal 1 aprile 1977.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio
1963, n. 858
, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 3

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Comma 1

Aggi di riscossione, indennita' di mora e spese di esecuzione

Comma 2

Per le riscossioni effettuate sia mediante versamenti diretti dei contribuenti sia mediante ruoli l'esattore e' retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi.
L'aggio e' determinato in valore percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione all'esattore e la sua misura, da fissarsi all'atto del conferimento dell'esattoria, non puo' essere inferiore allo 0,60 per cento ne' superiore al 6,72 per cento delle somme riscosse mediante ruoli. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti l'aggio e' pari all'80 per cento di quello per la riscossione mediante ruoli.
L'aggio delle somme versate ad esattoria incompetente, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, spetta all'esattore territorialmente competente.
L'aggio non e' dovuto per le somme relative ai tributi iscritti a ruolo e da questo sgravate, per quelle comunque rimborsate e per quelle riconosciute inesigibili.
Sui versamenti fatti dall'esattore delle somme riscosse mediante ruoli compete al ricevitore provinciale un aggio a carico degli enti destinatari da fissarsi all'atto del conferimento della ricevitoria in valore percentuale non superiore all'uno per cento del carico complessivo dei ruoli. L'aggio non e' dovuto nei casi di cui al precedente comma.
Gli esattori ed i ricevitori trattengono sulle somme riscosse gli aggi loro spettanti. Il prelievo dell'aggio relativo alle somme versate sul conto corrente vincolato e' autorizzato dall'intendente di finanza.
Sul frontespizio del ruolo deve essere indicato il relativo carico complessivo con la specificazione degli importi di spettanza degli enti destinatari ed i relativi aggi a favore dell'esattore e del ricevitore.
L'indennita' di mora prevista dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, spetta all'esattore sulle entrate per le quali e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso e allo ente destinatario per le altre entrate.
Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' regolato dall'art. 61 del predetto decreto.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio
1963, n. 858
, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 4

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Comma 1

Ruoli a carico di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa

Comma 2

I ruoli di qualsiasi specie a carico di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa emessi successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o della liquidazione sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'aggio a favore degli agenti della riscossione e' liquidato nella misura ridotta del cinquanta per cento.
Gli agenti della riscossione sono tuttavia tenuti agli adempienti degli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio
1963, n. 858
, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 5

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Comma 1

Consegna dei ruoli

Comma 2

La ricevuta della consegna dei ruoli effettuata agli esattori a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono trasmesse in copia dall'intendenza di finanza al ricevitore provinciale.
Se l'esattore rifiuta di ricevere i ruoli, l'intendente di finanza gli notifica apposita intimazione a mezzo di ufficiale giudiziario e ne riferisce al prefetto per i provvedimenti del caso.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 6

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Comma 1

Ruoli separati per cambiamento della gestione esattoriale

Comma 2

Nell'ultimo anno del periodo di gestione esattoriale, quando per il successivo periodo vi sia cambiamento di titolare, i tributi sono iscritti in ruoli separati comprendenti rispettivamente le rate che scadono in detto ultimo anno e quelle che scadono successivamente.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 7

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Comma 1

Versamento delle entrate riscosse mediante versamenti diretti

Comma 2

Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese l'esattore versa, distintamente per imposta, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti o per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
Entro cinque giorni successivi alle scadenze previste dal precedente comma l'esattore trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta, riepilogativa, per comune di domicilio fiscale e per imposta, dei versamenti effettuati dall'esattoria medesima.
Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo dell'aggio e la ripartizione, ove dovuta, fra gli enti destinatari degli importi ad essi spettanti e delle quote di aggio a loro carico.
Sulla distinta devono essere annotati gli estremi della quietanza di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale, sulla distinta debbono essere annotati gli estremi del versamento.
Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui al secondo comma dell'art. 2 devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 8

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Comma 1

Vigilanza e controlli sui versamenti diretti

Comma 2

L'ispettorato compartimentale delle imposte, indipendentemente dalle ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali previste dall'art. 4 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, esegue controlli presso ciascuna esattoria per accertare la regolarita' dei versamenti agli enti destinatari delle somme riscosse mediante versamenti diretti.
Qualora l'ispettore compartimentale non possa provvedere a mezzo di propri impiegati, delega l'esecuzione dei controlli previsti dal primo comma a impiegati addetti agli uffici delle imposte della provincia in cui ha sede l'esattoria.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 9

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Comma 1

Conto giudiziale dei versamenti diretti

Comma 2

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle funzioni, se avvenga prima, l'esattore rende il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti a norma dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e dell'art. 610 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 di detto regolamento provvede l'intendente di finanza.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 10

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Comma 1

Versamento delle entrate riscosse mediante ruoli

Comma 2

L'esattore deve versare al ricevitore provinciale, al netto dell'aggio di riscossione di sua spettanza, salvo il disposto del comma successivo e senza possibilita' di invocare il caso fortuito o la forza maggiore:
1) entro dodici giorni dalla rispettiva scadenza, gli otto decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate riscuotibili mediante ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso;
2) entro il giorno nove del secondo mese successivo alla scadenza, i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate stesse;
3) entro il giorno ventidue del mese di scadenza, se non sia diversamente disposto dalla legge o dal contratto, l'importo delle altre entrate effettivamente riscosse.
Per le entrate di spettanza del comune o dei comuni consorziati e per quelle degli altri enti che operano esclusivamente nell'ambito della circoscrizione esattoriale i versamenti prescritti dal primo comma devono essere fatti rispettivamente ai tesorieri comunali e agli enti interessati.
Le cedole del debito pubblico versate dai contribuenti a pagamento delle imposte devono essere versate al ricevitore provinciale.
Le quietanze dei pagamenti fatti dall'esattore a norma degli articoli 70, 71 e 72 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e i buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio di cui all'art. 16 del presente decreto sono accettati come danaro contante. Se l'ammontare delle quietanze e dei buoni e' superiore all'importo da versare, la differenza e' rimborsata all'esattore dal ricevitore provinciale, dai comuni e dagli altri enti per la parte di rispettiva spettanza.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 11

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Comma 1

Obbligo della cauzione

Comma 2

A garanzia del versamento delle somme riscosse sia per ruolo che per versamento diretto nonche' degli altri obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione dell'esattoria deve essere prestata dall'esattore o da altri per lui una cauzione rapportata ad un quarto dell'importo complessivo delle rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello del conferimento e delle entrate patrimoniali riscosse nello stesso periodo.
La misura della cauzione di cui al comma precedente e' determinata dall'intendente di finanza.
Se l'esattoria e' stata conferita ad una azienda o istituto di credito la cauzione puo' essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, fino al cinquanta per cento dell'ammontare indicato dal primo comma. Se l'azienda o istituto di credito abbia assunto anche il servizio di ricevitoria provinciale la cauzione puo' essere ridotta fino al settantacinque per cento.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 12

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Comma 1

Espropriazione forzata della cauzione

Comma 2

Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dall'art. 10 del presente decreto il ricevitore provinciale e gli enti creditori rivolgono all'esattore l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate dell'indennita' di mora, degli interessi e delle spese e ne danno notizia a tutti gli enti garantiti dalla cauzione.
Nel caso di omissione totale o parziale dei versamenti previsti dall'art. 7, l'invito a pagare e' notificato dall'intendente di finanza a mezzo di messi comunali o di messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
In caso di mancato pagamento il prefetto, su richiesta di chi ha promosso la procedura, ordina l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni dell'esattore. L'ordinanza e' comunicata al Ministero delle finanze, all'intendenza di finanza e a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmessa al ricevitore provinciale che la notifica all'esattore e al terzo cauzionante a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'ordinanza prefettizia costituisce titolo esecutivo. In virtu' di essa il ricevitore provinciale, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede alla espropriazione forzata.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 13

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Comma 1

Riparto fra gli aventi diritto

Comma 2

Il riparto del danaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione e' eseguito con provvedimento del prefetto e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta opposizione avanti al pretore.
Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'art. 512 del codice di procedura civile.
Il credito del ricevitore provinciale relativo all'ultima delle rate per le quali e' stata escussa la cauzione prevale, in sede di riparto, sui crediti dei comuni o di altri enti impositori che non concernano imposte locali sui redditi.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 14

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Comma 1

Quietanze e annotazioni

Comma 2

Le quietanze rilasciate dall'esattore ai sensi degli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono staccate da distinti bollettari conformi ai modelli stabiliti dal Ministro per le finanze.
Gli altri adempimenti prescritti dagli stessi articoli sono eseguiti dall'esattore nel termine di dieci giorni dalla data del pagamento.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 15

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Comma 1

Obblighi dell'esattore delegato

Comma 2

L'esattore delegato ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve esperire la procedura esecutiva nei confronti del contribuente nei termini fissati dall'art. 17 del presente decreto e, qualora l'esecuzione sia riuscita infruttuosa o insufficiente, deve trasmettere la relativa documentazione all'esattore delegante entro dieci giorni dal compimento dell'esecuzione.
In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente e dell'art. 60, terzo comma, del decreto predetto l'esattore delegante puo' chiedere al ricevitore provinciale di promuovere nei confronti dell'esattore delegato la procedura coattiva prevista dagli articoli 12 e successivi del presente decreto per il recupero delle somme da quest'ultimo non riscosse o non versate.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 16

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Comma 1

Esecuzione degli sgravi per indebito

Comma 2

Gli sgravi disposti a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono eseguiti dall'esattore in carica, con le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze, entro quattro mesi dalla ricezione del relativo elenco, al quale sono allegati i buoni di discarico. Nello stesso termine deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli sgravi che non sia stato possibile eseguire.
A richiesta dell'esattore l'intendente di finanza puo' prorogare di quattro mesi il termine stabilito nel comma precedente.
Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, nelle schede dei contribuenti.
Gli elenchi di sgravio devono essere restituiti all'ente impositore con le annotazioni del caso, nel termine stabilito dal primo comma.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 17

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Comma 1

Diritto al rimborso

Comma 2

L'esattore ha diritto al rimborso, senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'art. 10 del presente decreto per le quali e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso.
Ai fini del rimborso di cui al comma precedente l'esattore deve dimostrare di aver proceduto:
1) in via mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata ovvero entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosita' del contribuente si e' manifestata dopo la scadenza della seconda rata ovvero si tratti di ruoli ripartiti in numero di rate non superiori a due;
2) in via immobiliare entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.
Quando si tratta di residui di cui agli articoli 113 e successivi del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, al termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi.
Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito entro quattro mesi.
Quando abbia proceduto a norma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'esattore deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie.
L'esattore delegato deve compiere la procedura nei termini di cui al secondo e quarto comma, che decorrono, tranne il secondo termine di cui al quarto comma, dal giorno in cui ha ricevuto la delega.
Qualora la riscossione o gli atti esecutivi siano stati sospesi e alla scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione i termini stabiliti nei commi precedenti siano esauriti, ovvero manchino meno di due mesi al loro esaurimento, l'esattore deve dimostrare di avere compiuto la procedura esecutiva di cui al quarto comma o di avere inviato la delega entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione.
Il termine di due mesi per il compimento degli atti di esecuzione si applica anche alle procedure gia' sospese nei confronti dell'esattore delegato.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 18

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Comma 1

Procedure concorsuali

Comma 2

L'esperimento della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non esime l'esattore dall'insinuazione del credito nella procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Se la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito dall'art. 84 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, la domanda di rimborso deve essere presentata dopo che e' divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa e comunque entro due mesi dalla sua pubblicazione nel foglio annunzi legali.
In caso di concordato fallimentare la domanda di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione dello stesso.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 19

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Comma 1

Verbali di pignoramento

Comma 2

In caso di pignoramento negativo o insufficiente l'esattore, se il credito per cui procede e' complessivamente superiore a lire centomila, esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale in originale e copia rispettivamente all'ufficio' delle imposte e all'ente impositore.
Al verbale deve essere allegato certificato anagrafico da cui risulti l'ultimo domicilio delle persone fisiche risultanti dall'intestazione del verbale di pignoramento ovvero che le stesse non sono mai state iscritte all'anagrafe.
L'ufficio delle imposte o l'ente impositore appone entro sei mesi dalla ricezione del verbale il proprio visto e, qualora sia a conoscenza di elementi utili per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive, li annota in calce.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 20

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Comma 1

Irreperbilita' del contribuente

Comma 2

Se il contribuente risulta irreperibile in sede di notificazione dell'avviso di mora alla scadenza della seconda rata consecutiva o dell'ultima rata del ruolo non pagata ovvero, nelle ipotesi previste nel secondo comma, punto 1), del precedente art. 17, alla scadenza dell'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo del verbale di pignoramento negativo e deve essere esibito all'ufficio delle imposte o all'ente impositore ai sensi ed agli effetti dell'art. 19 del presente decreto e dell'art. 87 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, anche se il credito non supera complessivamente lire centomila.
Quando l'avviso di mora e' notificato dal messo notificatore, esso deve essere annotato in uno speciale registro cronologico intestato ed affidato al messo anzidetto.
Per la messa in uso del registro valgono le disposizioni di cui all'art. 136 del testo unico 15 maggio 1963 n. 858.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 21

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Comma 1

Esecuzione del rimborso

Comma 2

L'intendente di finanza provvede ai rimborsi dovuti dallo Stato con ordinativi di pagamento su ordine di accreditamento, informandone il ricevitore provinciale.
Per i rimborsi a carico della regione, della provincia, del comune o di altri enti l'intendente trasmette all'esattore appositi estratti del provvedimento, che costituiscono titolo per la compensazione con i versamenti da effettuare e, in mancanza, per il pagamento.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 22

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Comma 1

Cause di decadenza

Comma 2

L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli articoli 46, 47, 51 e 69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e' dichiarato decaduto:
1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori;
2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore;
3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori.
Puo' essere, altresi', dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorche' la cauzione sia stata reintegrata.
E' considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 23

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Comma 1

Residui di gestione

Comma 2

I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scadute ma non riscosse durante la gestione dell'esattore decaduto che abbia lasciato debiti ovvero durante la vacanza dell'esattoria o la gestione del delegato governativo.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 24

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Comma 1

Imputazione e contabilizzazione dei versamenti ricevuti

Comma 2

Per l'imputazione dei versamenti fatti dall'esattore il ricevitore provinciale deve osservare il disposto dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il ricevitore provinciale deve tenere distinti, in appositi registri o schedari, i conti con i singoli esattori.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 25

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Comma 1

Tardivo versamento da parte dell'esattore delegato

Comma 2

L'esattore che versa le somme riscosse in sede di procedura delegata oltre il termine stabilito dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 300.000. (4) ((5))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti emanati dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti emanati dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1984".


Art. 26

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Comma 1

Inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale

Comma 2

Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano il rapporto esattoriale per le quali non e' prevista apposita sanzione, l'agente della riscossione e' soggetto alla pena pecuniaria da cinquemila a cinquantamila lire.
Fra le disposizioni che regolano il rapporto esattoriale sono comprese le disposizioni e istruzioni impartite dall'amministrazione finanziaria dello Stato.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 27

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Comma 1

Ritardo nei versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti destinatari

Comma 2

Nei confronti dell'esattore che omette in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse mediante versamenti diretti si applica la pena pecuniaria in misura pari alla somma di cui e' stato omesso il versamento, salvo le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.
Se il versamento viene effettuato entro trenta giorni successivi alla scadenza la pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto.
Sulle somme, non versate o versate con ritardo si applica, altresi', l'interesse del cinque per cento annuo.
Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede all'espropriazione della cauzione secondo le disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e del presente decreto.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 28

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Comma 1

Notificazione degli atti e dei provvedimenti

Comma 2

Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 29

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Comma 1

Adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici

Comma 2

Il Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori interessati, puo' autorizzare per le riscossioni, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo, l'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti, quando sia richiesto dall'impiego di sistemi meccanografici, elettronici e simili e restino garantiti la regolarita' della gestione e gli interessi dei contribuenti.
Per la formazione meccanografica dei ruoli il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro puo' disporre che siano adottati i sistemi ed i mezzi meccanici che ritiene piu' corrispondenti alle esigenze del servizio o che siano stati adottati dalla amministrazione finanziaria.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 30

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Comma 1

Proroga dei contratti di appalto per il 1974

Comma 2

Il decennio di appalto 1964-1973 delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali e' prorogato di un anno. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano a garanzia dei contratti fino al 31 dicembre 1974.
Gli esattori e i ricevitori provinciali che intendono rinunciare alla proroga di cui al primo comma debbono darne comunicazione al prefetto della provincia e all'intendente di finanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 31 ottobre 1973.
Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si sia avvalso della facolta' prevista dal precedente comma sono conferite d'ufficio per l'anno 1974 con aggio non superiore a quello vigente al 31 dicembre 1973 e salvo quanto disposto dal successivo comma.
Qualora l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dell'anno 1974 e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti nello stesso anno per le entrate tributarie dello Stato, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1972, gli esattori hanno diritto al pagamento della differenza a carico del bilancio dello Stato.
Al pagamento delle somme dovute ai sensi del comma precedente provvedono le intendenze di finanza con ordinativi diretti sulla base di apposita certificazione dell'ammontare delle somme di cui sopra rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori.
Per gli esattori che operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta sara' sostituita da una dichiarazione rilasciata dal consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 873.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 873.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 31

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Comma 1

Conferma dell'esattore per il periodo 1975-1983

Comma 2

L'esattore puo' chiedere al prefetto entro il 31 dicembre 1973 di essere confermato nella gestione dell'esattoria per il periodo 1975-1983.
Sulla domanda di conferma provvede il prefetto se l'intendente di finanza o il consiglio comunale non esprimono parere contrario entro il 31 gennaio 1974 e se non esistono cause di cancellazione dall'albo o di incompatibilita'.
Se sussistono gravi motivi per non far luogo alla conferma o se l'intendente di finanza o i comuni consultati abbiano espresso parere contrario, il prefetto rimette gli atti al Ministro per le finanze per la sua definitiva, motivata determinazione sulla domanda di conferma.
Sono in ogni caso riservati al Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro, i provvedimenti sulle domande di conferma per le esattorie gestite da aziende o istituti di credito che non abbiano sportelli bancari nella circoscrizione del rispettivo ufficio delle imposte.
La conferma e' disposta alle condizioni del contratto in corso, salvo quanto e' stabilito dai commi successivi.
Gli aggi di riscossione mediante ruoli superiori al 6,72 per cento sono ridotti al termine del primo quadriennio della meta' della differenza tra l'aggio di conferma e il 6,72 per cento e della restante meta' al termine del successivo biennio.
Per il triennio 1981-83 l'aggio attribuito in sede di conferma e' riveduto secondo le seguenti modalita':
1) se fra gli anni 1975 e 1978 le entrate di qualsiasi genere affidate in riscossione all'esattore siano aumentate in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui e' aumentato il gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio di riscossione per il restante periodo e' ridotto in proporzione al maggior aumento. La riduzione non puo' comunque essere superiore al venti per cento dell'aggio attribuito in sede di conferma;
2) se tra gli anni 1975 e 1978 l'incremento delle entrate di cui al punto precedente affidate in riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio per il restante periodo puo' essere aumentato fino al venti per cento di quello attribuito in sede di conferma.
Per il triennio 1981-83 l'aggio non puo' comunque essere superiore al 6,72 per cento.
L'aggio per i versamenti diretti e' in ogni caso pari all'ottanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruolo risultante dall'applicazione dei commi precedenti.
Il decreto di conferma e' notificato a cura del sindaco all'esattore.
Contro il provvedimento di conferma del prefetto e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze.
In deroga alle disposizioni del presente articolo il Ministro per le finanze entro il 30 novembre 1973 puo' disporre, per ragioni riguardanti il miglior rendimento o il miglior funzionamento del servizio, che non si faccia luogo alla conferma dell'esattore.
L'esattore entro il 31 dicembre 1977 e l'intendente di finanza territorialmente competente entro il 31 marzo 1978 possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1 gennaio 1979. La domanda di risoluzione e' proposta dall'esattore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario anche all'intendente di finanza. La domanda dell'intendente e' notificata all'esattore. Le esattorie rimaste vacanti possono essere conferite d'ufficio per il restante periodo con aggi non superiori a quelli attribuibili, ai sensi dei commi precedenti, dal 1 gennaio 1979, salva l'applicazione dei commi settimo ed ottavo.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 32

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Comma 1

Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976 e 1977

Comma 2

Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978. - Qualora in ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni per le entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1973, gli esattori hanno diritto al pagamento delle differenze a carico del bilancio dello Stato con le modalita' previste dall'art. 30, quinto comma.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 33

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Comma 1

Aggio del ricevitore provinciale per l'anno 1974 e per il periodo 1975-1983

Comma 2

Nei confronti del ricevitore provinciale per l'anno 1974 e per il periodo 1975-1983 non si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 30 ne' quelle dell'art. 32.
Per il periodo 1975-1983 l'aggio del ricevitore provinciale non puo' superare la misura dell'uno per cento.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 34

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Comma 1

Cartelle di pagamento relative alla riscossione dei tributi soppressi

Comma 2

Ai fini della riscossione dei tributi soppressi vanno notificate distinte cartelle di pagamento.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 35

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Comma 1

Norma di coordinamento

Comma 2

I rinvii contenuti nel testo unico sui servizi della riscossione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, alle norme dello stesso testo unico abrogate dall'art. 36 ed alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, si intendono riferiti alle disposizioni di corrispondente contenuto del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-73 al periodo 1964-74 e per il decennio 1974-83 al periodo 1975-84.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 36

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Comma 1

Norme abrogate

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogati gli articoli 17, 36, 38, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 102, 111, 124, 146, 147, 152, 155 e 156 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."


Art. 37

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1974.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.


((4))