IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 3 e' soppresso e sostituito dal seguente:
L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i seguenti istituti scientifici e laboratori ufficiali:
istituto di analisi critica e storica;
istituto di analisi economica e sociale del territorio;
istituto di pianificazione territoriale e urbanistica;
istituto di teoria e tecnica della progettazione;
laboratorio di scienza delle costruzioni.
Detti istituti e relativi laboratori potranno essere integrati con altri istituti progressivamente con deliberazioni del consiglio di facolta' che fissa le relative competenze, i regolamenti di funzionamento ed i finanziamenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1