Gli articoli da 449 a 458, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali
Art. 449. - E' istituita presso l'Universita' di Milano la scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali che conferisce il diploma di specialista in clinica dei piccoli animali.
Art. 450. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di medicina veterinaria di Milano.
Art. 451. - La scuola ha lo scopo di assicurare una particolare specializzazione ai laureati che vogliono dedicarsi all'attivita' clinica di piccoli animali con fondamentale riferimento al cane ed al gatto.
Art. 452. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 453. - Il numero degli iscritti e' di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.
Art. 454. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 455. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 456. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria sono le seguenti:
1° Anno:
Primo periodo:
a) anatomia;
b) fisiologia;
c) alimentazione;
d) zoognostica speciale.
Secondo periodo:
a) anatomia patologica;
b) tecniche diagnostiche;
c) clinica medica:
malattie degli apparati;
malattie infettive;
malattie parassitarie;
d) clinica chirurgica;
e) clinica ostetrica;
f) anestesiologia;
g) radiologia;
h) medicina legale e polizia sanitaria.
2° Anno:
E' esclusivamente applicativo e le attivita' pratiche previste si svolgeranno presso gli istituti di patologia speciale e clinica medica, clinica chirurgica veterinaria, clinica ostetrica e ginecologica veterinaria e presso l'istituto di radiologia veterinaria.
Art. 457. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria; in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico pratiche.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 458. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari.
Le attivita' pratiche (esame clinico di animali affetti o sospetti di malattie organiche, infettive o infestive, corredate da opportune indagini collaterali di laboratorio; provvedimenti terapeutici, medici e/o chirurgici), si svolgeranno presso gli ambulatori e le cliniche della facolta' e presso allevamenti o centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilita' delle aziende e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 459. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 460. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 461. - Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola puo' essere affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli articoli da 459 a 470, relativi alla scuola di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in diritto
e legislazione veterinaria
Art. 462 (ex 459). - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Milano la scuola di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria che conferisce il diploma di specialista in diritto e legislazione veterinaria.
Art. 463. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di medicina veterinaria di Milano.
Art. 464. - La scuola si prefigge lo scopo di curare una particolare conoscenza delle norme vigenti in materia veterinaria sia per coloro che esercitano la professione veterinaria sia per i funzionari addetti ai servizi veterinari.
Art. 465. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 466. - Il numero degli iscritti e' di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studio.
Art. 467. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 468. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple integrata eventualmente, a giudizio del consiglio della scuola, da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie affini alla specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 469. - Le materie d'insegnamento che afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria sono le seguenti:
1° Anno:
1) elementi di diritto costituzionale: disciplina sanitaria veterinaria;
2) elementi di diritto amministrativo con specifica trattazione del diritto sanitario e veterinario;
3) il potere giudiziario: nozioni generali;
4) l'amministrazione statale, parastatale e gli enti autarchici;
5) la legislazione veterinaria;
6) la legislazione internazionale in campo veterinario.
2° Anno:
1) l'organizzazione veterinaria e sanitaria in Italia;
2) le norme di polizia veterinaria interne ed internazionali;
3) gli alimenti di origine animale nell'attuale legislazione;
4) i mangimi nell'attuale legislazione;
5) medicinali per uso veterinario;
6) organizzazione professionale e previdenziale.
Art. 470. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 471. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminani.
Le attivita' pratiche (verifica dell'applicabilita' dei programmi sanitari, analisi delle problematiche sanitarie nel territorio e rilevamento su basi informatiche dei dati epidemiologici) si svolgeranno presso gli istituti della facolta' e presso le strutture veterinarie del servizio sanitario nazionale, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilita' e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 472. - Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 473. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 474. - Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola puo' essere affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 3
#Comma 1
Gli articoli da 471 a 482, relativi alla scuola di specializzazione in tecnologia e igiene delle carni, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in tecnologia
e igiene delle carni
Art. 475 (ex 471). - E' istituita presso l'Universita' di Milano la scuola di specializzazione in tecnologia e igiene delle carni che conferisce il diploma di specialista in tecnologia e igiene delle carni.
Art. 476. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di medicina veterinaria.
Art. 477. - La scuola ha lo scopo di fornire una adeguata preparazione tecnico-professionale nel settore del controllo igienico-sanitario e qualitativo delle carni e dei prodotti alimentari derivati, particolarmente ai medici veterinari del servizio sanitario nazionale che operano nella specifica area funzionale di igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale.
Art. 478. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 479. - Il numero degli iscritti e' di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.
Art. 480. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 481. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 482. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria sono le seguenti:
allevamenti e produzione igienica delle carni;
anatomia e istologia delle carni;
chimica e biochimica delle carni;
caratteristiche organolettiche e proprieta' funzionali delle carni;
anatomia patologica delle carni I;
parassitologia delle carni;
microbiologia delle carni I;
residui e tossici delle carni I;
ispezione sanitaria delle carni I;
approvvigionamenti annonari, mercati e industrie delle carni I;
tecnologie alimentari ed igiene della preparazione e conservazione delle carni I;
legislazione sanitaria e commerciale delle carni I.
2° Anno:
anatomia patologica della carne II;
microbiologia delle carni II;
residui e tossici delle carni II;
approvvigionamenti annonari, mercati e industrie delle carni II; tecnologie alimentari e igiene della preparazione e conservazione delle carni II;
detergenza, sanificazione e antinquinamento negli stabilimenti di lavorazione delle carni;
trattamenti igienico-sanitari dei sottoprodotti e avanzi della lavorazione delle carni;
epidemiologia delle malattie alimentari da consumo di carni;
legislazione sanitaria e commerciale delle carni II;
ispezione sanitaria delle carni II.
Art. 483. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame possono ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 484. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari.
Le attivita' pratiche (analisi di laboratorio chimiche e microbiologiche e esercitazioni presso centri di macellazione, lavorazione, depositi e distribuzione delle carni) si svolgeranno presso i laboratori della facolta' e presso centri e strutture di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilita' e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti la specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo Art. 485. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 486. - L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 487. - Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola puo' essere affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 4
#Comma 1
Gli articoli da 492 a 502, relativi alla scuola di specializzazione in sanita' pubblica veterinaria, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in sanita' pubblica veterinaria
Art. 492. - E' istituita presso l'Universita' di Milano la scuola di specializzazione in sanita' pubblica veterinaria che conferisce il diploma di specialista in sanita' pubblica veterinaria.
Art. 493. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di medicina veterinaria.
Art. 494. - La scuola ha lo scopo di sviluppare la nuova figura del veterinario in conformita' alle normative riguardanti il Servizio sanitario nazionale.
Art. 495. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 496. - Il numero degli iscritti e' di quaranta per ogni anno e complessivamente di ottanta per l'intero corso di studi.
Art. 497. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 498. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente a giudizio del consiglio della scuola, da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 499. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria sono le seguenti:
1° Anno:
istituzioni di diritto amministrativo;
istituzioni di diritto civile e processuale civile;
istituzioni di diritto penale e processuale penale;
organizzazione e metodo della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione sanitaria;
norme e convenzioni di diritto internazionale in materia veterinaria;
principi di statistica ed epizootologia veterinaria;
elementi di scienza delle finanze e diritto finanziario;
principi di economia politica;
principi di contabilita' generale dello Stato.
2° Anno:
servizio sanitario nazionale: organizzazione e legislazione veterinaria nazionale e regionale;
la difesa del consumatore di prodotti di origine animale: legislazione, organizzazione, attivita' preventiva e repressiva;
la difesa degli allevamenti zootecnici e della popolazione animale: legislazione animale, legislazione ed organizzazione dell'attivita' preventiva e repressiva;
la difesa igienica degli equilibri ambientali: legislazione, organizzazione ed attivita' veterinarie;
la produzione industriale: trasporto, conservazione e distribuzione degli alimenti di origine animale. Valore e strutture; analisi delle produzioni zootecniche in Italia, nel Mercato comune e nel mondo;
la produzione di alimenti zootecnici e la produzione di farmaci: aspetti scientifici, tecnici, amministrativi e legislativi; la ricerca bio-veterinaria con funzione pubblica.
Art. 500. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 501. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari.
Le attivita' pratiche (ricerche sui codici, aggiornamento e applicazione delle normative, stabilimenti e laboratori) si svolgeranno presso gli istituti della facolta' e presso le strutture veterinarie del Servizio sanitario nazionale, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilita' e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 502. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 503. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 504. - Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.