DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 356/1983 - Rivalutazione delle indennita' spettanti al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti.

Rivalutazione delle indennita' spettanti al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti.

Numero 356 Anno 1983 GU 28.07.1983 Codice 083U0356

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-01;356

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Indennita' per i servizi viaggianti

Comma 2

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1982, al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti e in servizio viaggiante di messaggere, al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al personale comandato a prestare servizio sugli automezzi adibiti ad uffici itineranti, e' concessa una indennita' che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:
1) Indennita' oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura, per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede):

direttori di treni postali e capi turno. . . . . L. 808
rimanente personale. . . . . . . . . . . . . . . " 728

2) Indennita' oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio all'ora di discesa dalla vettura, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di rientro in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonche' il viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennita' di fuori residenza):

direttori di treni postali . . . . . . . . . . . L. 128
capiturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 120
agenti in servizio di messaggere . . . . . . . . " 104
impiegati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 104
agenti in servizio di ambulante ed autisti . . . " 96

3) Indennita' oraria per il servizio prestato in viaggio dalle ore 21 alle ore 7, secondo le aliquote stabilite nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.
Le indennita' di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezza ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alla indennita' di cui al punto 2 si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;
4) Indennita' di percorrenza: L. 4 per chilometro.
Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, ed ivi sostino per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dalla entrata all'uscita del territorio stesso, le indennita' di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sono maggiorate del cento per cento.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facolta' di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei Paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato".
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le misure delle indennita' di cui ai punti 1) e 2) possono essere rideterminate annualmente ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Onere finanziario

Comma 2

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 183.