Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandati in missione fuori residenza spetta l'indennita' di trasferta.
L'indennita' di trasferta e' corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi e' obbligato a raggiungere sollecitamente la localita' di lavoro al fine di assicurare, in caso di emergenza, la continuita' e l'efficienza dei servizi e l'integrita' e la sicurezza degli impianti.
I motivi della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute devono essere documentati secondo le modalita' stabilite dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel rispettivo ambito.
Agli effetti del presente decreto per residenza si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche di rientro, lo consenta e la localita' dove si svolge la missione disti dalla residenza non piu' di 90 minuti primi di viaggio desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di trasporto pubblici.
Il trattamento per missioni compiute all'estero e' disciplinato da apposite disposizioni di legge.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE
Art. 1
#Comma 1
Generalita'
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Misura dell'indennita' di trasferta e criteri per la sua attribuzione
Comma 2
((Al personale in missione in localita' distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennita' di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:
1) ispettore generale e direttore di divisione ad esaurimento; personale appartenente alle categorie V, VI, VII e VIII di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101. . . . L. 680
2) rimanente personale . . . . . . . . . . . . . . L. 500))
Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le misure orarie indicate nel precedente comma sono maggiorate del 50 per cento.
Per le missioni compiute in localita' distanti meno di 10 chilometri e almeno 3 chilometri dalla residenza le misure orarie di cui al primo comma sono ridotte del 50 per cento.
L'indennita' di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora si arrotondano all'ora se superiori a 30 minuti, si trascurano negli altri casi.
L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni di durata inferiore a quattro ore e per quelle compiute nelle localita' di
abituale dimora, ove questa sia diversa dalla localita' di residenza.
Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di
quattro ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni compresi nel medesimo giorno solare.
Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennita' di trasferta anche se la durata complessiva della missione e' inferiore a quattro ore.
Art. 3
#Comma 1
Adeguamento annuale dell'indennita' di trasferta
Comma 2
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le misure orarie della indennita' di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del dodici per cento delle misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a dieci lire.
Art. 4
#Comma 1
Rimborso spese di albergo
Comma 2
Al dipendente inviato in missione e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale avente la qualifica di ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o ((personale appartenente alla VIII categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101)), e di 2ª categoria per tutto il rimanente personale. In tal caso, l'indennita' di trasferta e' ridotta, per ogni pernottamento, di un terzo dell'importo globale giornaliero spettante.
Art. 5
#Comma 1
Missioni continuative
Comma 2
L'indennita' di trasferta cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa in una medesima localita'.
Agli effetti del precedente comma, si considera continuativa la missione che si compie nella medesima localita' anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.
Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini della interruzione.
Le missioni svolte saltuariamente in una medesima localita' non si considerano continuative quando ne mese non raggiungono complessivamente duecentoquaranta ore.
Il cambiamento di localita' rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova localita' di lavoro sia almeno di 10 chilometri. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Art. 6
#Comma 1
Qualifiche e promozioni
Comma 2
La decorrenza retroattiva delle promozioni o delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondere relativamente a missioni gia' compiute prima della data dei provvedimenti di promozione o di sistemazione in ruolo. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 dicembre 1981, n. 797 ha disposto (con l'art. 36) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti".
Art. 7
#Comma 1
Computo delle distanze
Comma 2
Riposo in caso di viaggi di lunga durata
Ai fini del presente decreto, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo ii cui la missione e' compiuta. Se la stazione e' fuori del centro abitato o della localita' isolata dai quali si parte o che si devono raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la localita' isolata viene portata in aumento.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio o dell'impianti nel caso in cui questi si trovino in una frazione o in una localita' isolata.
Se il dipendente effettua la missione in luogo compreso tra la localita' sede dell'ufficio o dell'impianto quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla localita' piu' vicina a luogo di missione.
Nel caso, invece, che la localita' di missione si trovi oltre la localita' di dimora, le distanze si computano di quest'ultima localita'. Se la missione ha inizio e termine nella localita' di residenza, senza sosta nella localita' di dimora, le distanze si computano dalla residenza.
Al personale che effettua missioni in localita' distanti dalla ordinaria sede di servizio piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno dodici ore di viaggio, e' consentita una sosta intermedia di durata non superiore a ventiquattro ore, con titolo all'indennita' di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.
Non e' consentita sosta se il viaggio e' compiuto con l'uso di vagone letto, di cuccetta, di aereo o di nave.
Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennita' o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro si arrotondano al chilometro se superiori a 500 metri e si trascurano negli altri casi.
Art. 8
#Comma 1
Computo della durata della missione
Comma 2
Ai fini del computo della durata della missione, il periodo di viaggio, ove il dipendente faccia uso dei treni, si calcola in base alle ore di partenza e di arrivo dei treni indicate nell'orario ufficiale, tenendo conto di eventuali ritardi purche' debitamente documentati.
La durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro debitamente documentate, qualora il dipendente debba raggiungere la localita' di missione servendosi
di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.
Il criterio di cui al precedente comma si applica anche per il
calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'amministrazione o con mezzi di trasporto noleggiati.
Per i viaggi compiuti con mezzi propri e per i percorsi a piedi la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita a quella di rientro nella localita' di residenza.
Per le missioni svolte in localita' compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, la durata della missione e' quella compresa fra l'ora di arrivo nella localita' intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella localita' di residenza, nel qual caso la durata della missione e' quella fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.
Per le missioni svolte in localita' ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione e' quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla localita' di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio o termine nella localita' di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione e' quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.
Art. 9
#Comma 1
Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine.
Comma 2
Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere piu' di quindici missioni al mese, l'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima.
Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, compete l'indennita' di trasferta nella misura e con le modalita' previste per l'interno. Per dette missioni l'indennita' di trasferta prevista dal terzo comma dell'art. 2 compete anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la localita' di missione e' inferiore a 3 chilometri.
Art. 10
#Comma 1
Congedo, infortunio, malattia durante il servizio svolto fuori residenza
Comma 2
In caso di congedo durante la missione, le assenze dal servizio vengono dedotte dal periodo di missione.
Se il dipendente in congedo e' comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo dove il dipendente si trova in congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.
Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza, si corrisponde, indipendentemente da quanto puo' spettare per trattamento di infortunio, l'indennita' di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari fiduciari dell'amministrazione, si trovi nell'impossibilita' di tornare in residenza.
Il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere, con motivato provvedimento, il trattamento previsto nel precedente comma, quando ricorrano particolari condizioni anche ai dipendenti che si ammalino fuori residenza, durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari fiduciari dell'amministrazione, si trovino nell'impossibilita' di tornare in residenza.
Art. 11
#Comma 1
Casi particolari in cui e' corrisposta l'indennita' di trasferta
Comma 2
L'indennita' di trasferta e' concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato, per essere sottoposto a visita medico-fiscale, in localita' diversa da quella della sua residenza.
Al personale chiamato quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennita' di trasferta, dedotta la somma liquidata dall'autorita' giudiziaria.
Art. 12
#Comma 1
Viaggi e rimborso delle spese di viaggio
Comma 2
((Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nei limiti del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe stabilita come segue:
prima classe per il personale delle carriere direttive nonche' per il personale appartenente alle categorie professionali V, VI, VII e VIII di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101;
seconda classe per tutto il rimanente personale)).
Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la localita' da raggiungere.
Il rimborso e' limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.
Per gli ispettori generali e per i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento e per i direttori aggiunti di divisione e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta.
E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purche' per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo.
Sono ammesse altresi' le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.
L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali, dai direttori compartimentali o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Con la stessa procedura puo' essere consentito, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.
Per l'uso dei mezzi aerei di linea e' dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidita' permanente.
Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea ovvero serviti da mezzi pubblici di trasporto con orari inconciliabili con lo svolgimento della missione e' corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di L. 100 a chilometro, aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 150 a chilometro. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni saranno stabilite le condizioni di inconciliabilita' degli orari dei mezzi pubblici di trasporto ai fini della corresponsione dell'indennita' di L. 100 prevista dal presente comma nonche' della indennita' stabilita dal quarto comma del successivo art. 17.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro si arrotondano al chilometro se superiori a 500 metri, non si considerano negli altri casi.
I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta.
Art. 13
#Comma 1
Indennita' chilometrica - Rimborsi
Comma 2
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per le missioni effettuate e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio e' compiuto in ferrovia, su piroscafi o altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestri o marittimi, ed al 5 per cento del costo del biglietto se il viaggio e' compiuto in aereo.
La stessa indennita' compete anche per i viaggi compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte.
Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso, l'indennita' di L. 2.
Le indennita' di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse.
I rimborsi e le indennita' di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titoli o meno all'indennita' di trasferta.
Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto ne' l'indennita' chilometrica per i percorsi compiuti nella localita' di missione per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, e per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.
Al personale che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbia frequente necessita' di recarsi in missione in localita' comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio o dell'impianto di appartenenza, e comunque non oltre i limiti di quella della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni o dell'ispettorato telefonico di zona, puo' essere consentito, anche se non acquista titolo, in relazione ai limiti di durata, all'indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennita' chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, qualora l'uso di tale mezzo risponda ad esigenze funzionali dell'azienda di appartenenza ed a criteri di convenienza economica.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento a lira intera.
Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
Art. 14
#Comma 1
Rimborso delle spese per trasporto di materiali e di strumenti
Comma 2
La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio e' effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' a quelle del materiale e degli strumenti.
Art. 15
#Comma 1
Indennita' forfettaria
Comma 2
Al personale che esegue incarichi ispettivi nonche' di direzione e di assistenza tecnica, in localita' distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di piu' incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dal precedente art. 13, una indennita' forfettaria giornaliera di L.
2.550.
Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.
Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennita' forfettaria di cui al precedente primo comma, e' corrisposta questa ultima indennita'.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.
Per l'adeguamento annuale della misura dell'indennita' forfettaria si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Art. 16
#Comma 1
Indennita' per i servizi viaggianti.
Comma 2
Al personale che presta servizio nell'arco orario dalle 21 alle 7 compete, inoltre, la relativa indennita' oraria secondo l'aliquota stabilita nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 , come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1987 e dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiate ad ore intere; le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.
Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonche' in servizio di messaggere, che si rechi in territorio estero ed ivi sosti per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, la indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta con la maggiorazione del cento per cento.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facolta' di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.
Al personale di cui al presente articolo e' data facolta' di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo anche per il riposo goduto in ore diurne, verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennita' di cui al comma 1.(1) (4)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, ha disposto (con l'art. 6) che "al personale applicato ai servizi viaggianti e' data facolta' di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo di seconda categoria anche per il riposo goduto in ore diurne verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennita' oraria di fuori residenza, spettante ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 67) che al personale e' concessa, in aggiunta alle vigenti indennita' per i servizi viaggianti, una maggiorazione oraria di L. 150.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Durante le soste fuori sede il personale di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come sostituito per effetto del presente articolo, e' considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di due ore; il beneficio compete esclusivamente nei casi di sosta non superiore alle sei ore.".
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AGGIORNAMENTO (6)
IL D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 ha disposto (con l'art. 43) che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato da ultimo dall'articolo 18 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono cosi' modificate:
a) direttori di treni postali e capiturno: lire 2.250;
b) rimanente personale: lire 2.100".
Art. 17
#Comma 1
Disposizioni relative ad alcune indennita' particolari
Comma 2
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1981, N. 797
L'indennita' giornaliera di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, e' stabilita in L. 3.220.
Al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato in missione per l'intero orario di servizio in altro ufficio ubicato in localita' distante meno di 10 chilometri ed oltre 3 chilometri dall'abituale residenza, compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio o all'indennita' chilometrica, un'indennita' giornaliera di L. 3.000. Tale indennita' non spetta per le missioni compiute entro il perimetro dell'abitato in cui e' ubicato l'ufficio di appartenenza, non si cumula con altre indennita' o rimborsi eventualmente spettanti allo stesso titolo in base alle norme in vigore e compete al personale suindicato anche per missioni in localita' distanti 10 chilometri o piu' dall'abituale residenza, qualora gli interessati optino per essa.
L'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, per le missioni compiute in localita' distanti fino a 3 chilometri dalla residenza e' stabilita in L. 1.500 per ogni giornata di presenza ed e' comprensiva delle spese di trasporto.
Per l'adeguamento annuale delle indennita' di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente decreto.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Art. 18
#Comma 1
Compensi spettanti al personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche
Comma 2
Agli appartenenti alla I, II e III categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101 che prestano servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipendono, ma a tre chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza per lavori di durata non inferiore a quattro ore, viene corrisposto un compenso orario nella misura di L. 400 per il servizio prestato fra le ore 6 e le 22 e di L. 600 per il servizio prestato fra le ore 22 e le 6.
Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'amministrazione, dal momento della presentazione al circolo o alla zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.
Qualora l'orario computato secondo il precedente comma superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta, al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.
La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata e' cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione dei compensi previsti dal presente articolo.
Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e della rimozione dei guasti lungo le linee, e' attribuito un compenso di L. 425 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'art. 4 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nei limiti stabiliti dal terzo comma dello stesso articolo.
Per l'adeguamento annuale delle misure dei compensi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Art. 19
#Comma 1
Indennita' per l'uso di bicicletta di proprieta' del dipendente
Comma 2
Le indennita' previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, e dall'ultimo comma dell'art. 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissate in L. 200 per ogni giornata di effettivo servizio.
Per l'adeguamento annuale della misura delle indennita' previste dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 3) che "L'indennita' per l'uso di bicicletta di proprieta' del dipendente, prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e' stabilita nella misura di L. 500 (cinquecento) per ogni giornata di effettivo servizio".
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Comma 3
Capo II - TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
Art. 20
#Comma 1
Disposizioni di carattere generale
Comma 2
Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennita' ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.
Salvo quanto disposto dagli articoli 27, comma secondo, e 28 del presente decreto, nulla e' dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
Art. 21
#Comma 1
Trasferimenti che danno titolo alle indennita' ed ai rimborsi relativi
Comma 2
Le indennita' ed i rimborsi previsti negli articoli successivi spettano quando il trasferimento abbia luogo:
a) per ragioni di servizio, ad iniziativa delle aziende;
b) a seguito del cambio di qualifica, del passaggio in ruolo o in altro ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica civile o militare, o dell'assunzione di diversa funzione.
Art. 22
#Comma 1
Indennita' di trasferta relativa al trasferimento
Comma 2
Al dipendente trasferito e' corrisposta l'indennita' di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennita' compete anche se la durata del viaggio e' inferiore alle quattro ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per il coniuge, non legalmente separato, per ciascuna persona della famiglia purche' abitualmente convivente con il dipendente ed a carico di questi nonche' per una persona di servizio.
Nei viaggi per trasferimento in localita' distanti piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare almeno dodici ore, e' consentita, anche per le persone indicate nel precedente comma, una sosta intermedia non superiore a ventiquattro ore, con titolo all'indennita' di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, salvo quanto previsto dal quinto comma del precedente art. 7.
Art. 23
#Comma 1
Rimborsi relativi al trasferimento
Comma 2
Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente.
Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.
Ove manchi un servizio di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennita' chilometrica di L. 100 per ciascuna persona.
Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 100 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.
Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da piu' tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano necessari piu' scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potra' servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennita' chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.
Il dipendente trasferito puo' anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.
Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.
Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica.
Art. 24
#Comma 1
Altri rimborsi relativi al trasferimento
Comma 2
Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano, sono rimborsate nella misura di L. 6.000 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.
Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.
Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una localita' diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennita' previste dal presente decreto spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.
Le indennita' e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempre che questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprieta' compete una indennita' chilometrica pari a quella prevista dal settimo comma, dell'art. 13 del presente decreto.
Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente art. 23, in aggiunta alla indennita' prevista per il capo famiglia compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'art. 13.
Art. 25
#Comma 1
Indennita' di prima sistemazione
Comma 2
Al dipendente trasferito spetta un'indennita' di prima sistemazione nella misura di L. 170.000.
L'indennita' di prima sistemazione nella misura spettante ai sensi del precedente comma e' aumentata di un importo pari a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale vigente nel tempo.
L'indennita' di cui ai precedenti commi e' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo l'eventuale trasferimento della famiglia purche' compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
L'indennita' di prima sistemazione, nella misura spettante ai sensi dei precedenti commi, e' ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennita' di alloggio.
Art. 26
#Comma 1
Trasferimento della famiglia in comune viciniore alla residenza
Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e dei rimborsi inerenti al trasferimento purche' la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.
Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel quarto comma del precedente art. 24, da' diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.
Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali ancorche' appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, e' attribuita una sola indennita' di prima sistemazione al coniuge con qualifica piu' elevata.
Salvo quanto previsto dalla lettera b) del precedente art. 21, nei casi di trasferimento a domanda sono esclusi il rimborso di spese e la corresponsione di indennita'.
Art. 27
#Comma 1
Indennita' di trasferimento al personale collocato a riposo
Comma 2
Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 22, 23, 24 e 25 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita' ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.
Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune e' corrisposta l'indennita' di cui all'art. 28 del presente decreto.
Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una localita' diversa dall'ultima sede di servizio, le indennita' ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.
Art. 28
#Comma 1
Cambio di abitazione disposto dalle aziende
Comma 2
Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello, stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennita' di L. 1.600 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio.
Art. 29
#Comma 1
Permessi per trasloco
Comma 2
Per le operazioni inerenti al trasloco e' concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, mantenendo il diritto alle competenze fisse, per non oltre sei giorni complessivamente ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in piu' per ogni 300 chilometri o frazione successivi, quando la distanza e' maggiore.
Nei casi di trasferimento di cui al precedente art. 21 spetta, per le giornate di permesso di cui sopra, il trattamento economico previsto per i dipendenti in congedo ordinario.
Art. 30
#Comma 1
Decorrenza
Comma 2
Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validita' a decorrere dal 1 settembre 1977.
Dalla stessa data cessano di avere applicazione, nei confronti del personale contemplato dal presente decreto, le disposizioni vigenti al 31 agosto 1977 in materia di trattamento di missione e di trasferimento.