DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 464/1995 - Regolamento recante norme per il riordino del Consiglio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri.

Regolamento recante norme per il riordino del Consiglio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri.

Numero 464 Anno 1995 GU 09.11.1995 Codice 095G0509

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-01;464

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La lettera a) del comma 1 e la lettera a) del comma 2, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, sono soppresse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica:
"28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonche' di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso".
- Per il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 608/1994, si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo vigente dell'art. 27 del D.P.R. n. 18/1967, si veda in nota all'art. 2.


Art. 2

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Comma 1

I commi secondo e quarto, dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
"Il Consiglio del contenzioso diplomatico e' composto dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede, dal vice-presidente, scelto tra gli ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici membri, scelti tra ambasciatori e ministri plenipotenziari di prima classe, in servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari, personalita' esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in servizio presso il Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi. Il vice presidente e i membri del Consiglio del contenzioso diplomatico sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati piu' di due volte.".
"Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi e' preposto alla segreteria generale del Consiglio del contenzioso diplomatico ed e' coadiuvato da quattro consulenti, scelti tra i membri del Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della segreteria generale e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.".