DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 418/1995 - Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.

Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.

Numero 418 Anno 1995 GU 07.10.1995 Codice 095G0452

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-06-30;418

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

#

Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalita', risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.


Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela delle
cose d'interesse artistico", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939.
- Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, recante
"Approvazione della norma per l'esecuzione, il collaudo e
l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli
edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a
contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni
e oggetti d'interesse culturale", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1943.
- Il D.M. 16 febbraio 1982, recante "Modificazione al
decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attivita' soggette alle visite di
prevenzione incendi", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982.
- La legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante "Nulla osta
provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della
legge 4 marzo 1982, n. 66
, e norme integrative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10
dicembre 1984.
- Il D.L. 27 febbraio 1987, n. 51, recante "Proroga di
alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di
prevenzione incendi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 1987, e' stato convertito, con
modificazione, con legge 13 aprile 1987, n. 149 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1987).
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante "Norme per la
sicurezza degli impianti", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
- La legge 20 maggio 1991, n. 158, recante "Differimento
di termini previsti da disposizioni legislative", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio
1991.


Art. 2

#

Comma 1

Attivita' consentite negli edifici per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

Comma 2

Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere ubicate attivita' comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982 n. 98) non pertinenti l'attivita' principale unicamente se dette attivita' risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982 n. 229).


L'attivita' di cui al comma 1 deve altresi' rispettare le norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.


Per le aree al servizio dell'attivita' principale che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno.


Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di deroga gia' concessi nonche' i pareri formulati caso per caso e quanto gia' consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla publicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee e' subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.


I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983 n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982 n. 218).


Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, comma 5, e degli estintori portatili d'incendio di cui all'art. 8, comma 1, per i quali e' gia' previsto dalla vigente normativa l'istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dall'incendio, da impiegarsi nelle attivita' disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti, successivamente all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalita' per l'adeguamento dei prodotti in precedenza installati e per lo smaltimento delle scorte nonche' i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunita' economica europea.


Comma 3

Capo II - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3

#

Comma 1

Disposizioni di esercizio

Comma 2

E' vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonche' depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.


Il carico d'incendio delle attivita' di cui all'art. 1, certificato all'atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non puo' essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui quantita' massima dovra' essere in ogni caso predeterminata.


Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendo esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potra' essere modificato con l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.


Per le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 1 di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalita' a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovra' superare i 50 kg/m(Elevato al Quadrato) in ogni singolo ambiente.


Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere di classe 1 IM.


Art. 4

#

Comma 1

Sale di consultazione e lettura

Comma 2

Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.


A tal fine deve essere realizzato il percorso piu' breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti, cosi' come specificato al successivo art. 10.


I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 m, devono essere dimensionati, in funzione del massimo affollamento ipotizzabile, per una capacita' di deflusso non superiore a sessanta persone.


Il conteggio delle uscite puo' essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto piu' stretto dell'uscita.


Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere alla riduzione dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso.


Art. 5

#

Comma 1

D e p o s i t i

Comma 2

Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.


Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.


Nei depositi il cui carico di incendio e' superiore a 50 kg/m(Elevato al Quadrato) debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.


Nei locali dovra' essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.


Art. 6

#

Comma 1

Impianti elettrici

Comma 2

Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1 marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n. 77) e della legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n.
59) e rispettive integrazioni e modificazioni.


Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali e' prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.


L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.


Art. 7

#

Comma 1

Ascensori e montacarichi

Comma 2

Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n.
586
e del 9 dicembre 1987, n. 587 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1988 n. 71) e, per quanto compatibile, nel decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987 n. 148), e successive integrazioni e modificazioni.


Art. 8

#

Comma 1

Mezzi antincendio

Comma 2

Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacita' estinguenti non inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.


L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi.
La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 l/min per ogni colonna montante con piu' di due idranti e, nel caso di piu' colonne, per il funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente piu' sfavoriti di 120 l/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti di regola debbono essere collocati ad ogni piano in prossimita' degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve comunque consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attivita'. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 l/min alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente piu' sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 min. Deve essere inoltre prevista una rete di idranti UNI 70 esterna al fabbricato. In prossimita' dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.


Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.


Nei locali deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale sistema deve essere attivato a giudizio del responsabile dell'attivita' o di un suo delegato. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere sistemato in uno o piu' luoghi posti sotto controllo del personale. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le necessarie istruzioni ai presenti. E' ammessa l'assenza di detto impianto in attivita' che occupano un unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti devono disporre di almeno due alimentazioni elettriche, una di riserva all'altra.
Un'alimentazione almeno deve essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste "in luogo sicuro" noto al personale e facilmente raggiungibile dal personale stesso.


Comma 3

Capo III - PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Art. 9

#

Comma 1

Gestione della sicurezza

Comma 2

Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilita' di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attivita' svolte al suo interno (direttore della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.


Il responsabile dell'attivita' deve provvedere affinche' nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare:
non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura;
siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili le vie di esodo;
siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e risistemazioni.


Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altresi' curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonche' all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.


Art. 10

#

Comma 1

Piani di intervento e istruzioni di sicurezza

Comma 2

Nelle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili.
Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli.


Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attivita', devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonche' la protezione del materiale bibliografico;
sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine ecc.);
sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio;
sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.


Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e successive modifiche e integrazioni.


All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo.


All'ingresso dell'attivita' va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni:
scale e vie di esodo;
mezzi di estinzione;
dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; impianti e locali a rischio specifico.


A cura del responsabile dell'attivita' dovra' essere predisposto un registro dei controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti della attivita' e delle aree a rischio specifico.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorita' competente.


Comma 3

Capo IV - DEROGHE

Art. 11

#

Comma 1

Deroghe

Comma 2

Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potra' essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e puo' avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.


Comma 3

Capo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

#

Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 13

#

Comma 1

Disposizioni finali