DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 388/1995 - Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Numero 388 Anno 1995 GU 19.09.1995 Codice 095G0421

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-27;388

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati della Corte dei conti, facendo salve le attivita' che costituiscono espressione delle liberta' e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.


In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attivita' sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

I magistrati della Corte dei conti non possono ricoprire cariche, ne' svolgere incarichi, di cui all'art. 1 del presente regolamento, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.


Gli incarichi non possono essere conferiti ne' autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialita' del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura della Corte dei conti.


Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilita' con l'attivita' d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati della Corte dei conti utilizzati dall'amministrazione richiedente, l'adeguatezza dell'incarico alla qualificazione ed al prestigio del magistrato, il numero e la qualita' degl'incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agl'incarichi in corso di svolgimento, nonche' all'opportunita' che l'incarico venga espletato, in relazione all'eventuale pregiudizio che possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all'immagine del magistrato, a tal fine tenendo particolare conto delle situazioni locali.


I predetti criteri devono assicurare, inoltre, un'equa ripartizione degli incarichi fra tutti i magistrati, tenendo conto, altresi', della professionalita', della qualifica rivestita, dell'anzianita' posseduta, dell'impegno nello svolgimento nell'attivita' d'istituto, dell'entita' dei proventi percepiti per incarichi almeno nell'ultimo quinquennio e della rilevanza complessiva degli incarichi stessi.


Art. 3

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Comma 1

Incarichi consentiti e incarichi vietati

Comma 2

Gli incarichi sono attribuiti dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.


Le amministrazioni che intendono conferire un incarico ad un magistrato della Corte dei conti formulano richiesta non nominativa al Consiglio di presidenza, indicando il tipo d'incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonche' il compenso, ove previsto.


Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso del magistrato interessato. La chiamata nominativa e' comunque esclusa per gli incarichi di presidenza di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri; per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina, e similari.


Nei casi di particolare e motivata urgenza, gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti e sono sottoposti all'esame del Consiglio di presidenza, per la ratifica, nella prima seduta utile.


Art. 4

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Comma 1

Cumulo di incarichi

Comma 2

I magistrati della Corte dei conti possono svolgere un solo incarico che comporti attivita' di carattere continuativo.


Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.


Art. 5

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Comma 1

Comunicazione degli incarichi nell'ambito degli uffici di appartenenza

Comma 2

Tutti gli incarichi sono comunicati al Presidente della Corte dei conti.


Il Consiglio di presidenza, in relazione alle funzioni svolte dal singolo magistrato, con propria deliberazione, individua i titolari degli uffici ai quali i magistrati della Corte dei conti devono altresi' comunicare gli incarichi loro attribuiti.


Il presidente della Corte dei conti e i titolari degli uffici di cui al comma 2, tengono conto delle suddette comunicazioni per le valutazioni di opportunita' inerenti alla ripartizione dei magistrati fra le sezioni o gli uffici, alla composizione dei collegi ed all'assegnazione degli affari, ferme in ogni caso le regole in materia di astensione obbligatoria.


Art. 6

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Comma 1

Pubblicita' degli incarichi

Comma 2

Presso il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e' tenuto un elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. Di tale elenco possono prendere visione tutti i magistrati della Corte dei conti, con le modalita' previste dal Consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza.


Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1992, n. 352, puo' prendere visione, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco.


E' in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.


Art. 7

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Comma 1

Disciplina del collocamento fuori ruolo

Comma 2

Il Consiglio di presidenza determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati della Corte dei conti, anche al fine di evitare il cumulo degli incarichi.


Le cariche ricoperte presso autorita' indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di Segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo. E' altresi' collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attivita' di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.


Art. 8

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Comma 1

Norma transitoria

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi conferiti o autorizzati prima della data della sua entrata in vigore.