DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Numero 756 Anno 1994 GU 20.01.1995 Codice 095G0038

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;756

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Composizione

Comma 2

Il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, di seguito determinato CIIS, e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.


Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del CIIS altri Ministri, i direttori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, autorita' civili e militari ed esperti.


Il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti indicati nel comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 25 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 si veda in nota alle premesse.


Art. 2

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Comma 1

Segreteria

Comma 2

Il Segretario generale del CESIS e' segretario del CIIS ed esercita le relative funzioni. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di segretario del CIIS sono esercitate dal vice Segretario generale del CESIS.


Il CIIS si riunisce di norma nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


L'ufficio di segreteria del CIIS ha sede presso la Segreteria generale del CESIS.


Art. 3

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Comma 1

Convocazione delle riunioni

Comma 2

Il CIIS si riunisce almeno due volte l'anno, nei mesi di giugno e dicembre. La convocazione del CIIS viene stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di propria iniziativa, ogniqualvolta ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta del Segretario generale o di uno o piu' componenti, i quali hanno facolta' di proporre argomenti per l'iscrizione all'ordine del giorno.


La convocazione e' effettuata, di norma, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del CIIS e con la comunicazione degli argomenti di interesse a coloro i quali siano chiamati a partecipare alle sedute. Questi ultimi possono partecipare all'intera seduta o alla trattazione di singoli argomenti. La convocazione deve pervenire in tempo utile e, comunque, almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di urgenza.


L'ufficio di segreteria del CIIS provvede agli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno ed alla predisposizione della relativa documentazione.


I componenti ordinari del CIIS possono preventivamente consultare gli atti relativi ai vari argomenti iscritti all'ordine del giorno presso l'ufficio di segreteria.


Art. 4

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Comma 1

Ordine del giorno

Comma 2

Il segretario del CIIS sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, l'ordine del giorno di ciascuna seduta del CIIS.


In caso di urgenza, possono essere esaminati e discussi, previo assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, argomenti non posti all'ordine del giorno.


Art. 5

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Comma 1

Funzionamento

Comma 2

Le riunioni del CIIS sono validamente costituite con la partecipazione di tutti i membri di diritto. Quando, per causa di forza maggiore ovvero per concomitanti e preminenti impegni di Stato o di Governo, taluno di essi non possa partecipare alla riunione, delega a rappresentarlo un Sottosegretario di Stato.


Ove, nel corso di una seduta, il Presidente del Consiglio dei Ministri sia costretto ad allontanarsi e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza e' assunta da un Ministro da lui incaricato.


Il Presidente del CIIS ha il potere discrezionale di regolare la discussione e la facolta' di sospendere o sciogliere la seduta.


I lavori del CIIS sono coperti dal segreto. Rientra nella discrezionalita' del Presidente del Consiglio dei Ministri fornire all'esterno specifiche informazioni, quando ne ravvisa la necessita'.


Art. 6

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Comma 1

Processo verbale

Comma 2

Il segretario del CIIS redige il processo verbale di ciascuna seduta, ne cura la classificazione ai fini della tutela del segreto e provvede alla conservazione.


Il processo verbale della seduta e' approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.