DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 694/1994 - Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti.

Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti.

Numero 694 Anno 1994 GU 21.12.1994 Codice 094G0735

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-09;694

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Art. 2

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Comma 1

Presentazione delle domande

Comma 2

I presidi ospedalieri pubblici, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti universitari possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione al trapianto di parti di cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.


La domanda deve essere presentata od inviata al Ministero della sanita', di seguito denominato "Ministero".


Art. 3

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Comma 1

Istruttoria

Comma 2

Il Ministero, ricevute le domande di cui all'art. 2, dispone gli accertamenti necessari. Tali accertamenti sono svolti dall'Istituto superiore di sanita'. Al termine degli accertamenti, l'Istituto superiore di sanita' redige un verbale, da cui devono risultare tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione della domanda.


I laboratori convenzionati sono soggetti agli accertamenti previsti dal comma 1 relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).


Art. 4

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Comma 1

Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche

Comma 2

Qualora sia necessario acquisire il parere di altri organi consultivi, questi devono emettere il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.


In caso di scadenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.


Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato, per una sola volta, di trenta giorni decorrenti dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.


Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o mediante mezzi telematici.


Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione del provvedimento di autorizzazione debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o di enti appositi e tali organi od enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza del Ministero della sanita' entro i termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecniche equipollenti, ovvero di istituti universitari.


Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie al Ministero della sanita', si applica quanto previsto dal comma 3.


Art. 5

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Comma 1

T e r m i n e

Comma 2

1. Sulla base dell'accertamento favorevole dell'Istituto superiore di sanita', il Ministero si pronuncia sulla domanda con provvedimento motivato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il provvedimento e' adottato entro il termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato puo' produrre istanza al Ministro, il quale valuta se ricorrono particolari motivi di necessita' ed urgenza per l'esercizio dei poteri di avocazione, come previsto dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
4. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo sono comunicate alla regione competente ai fini della costituzione del centro regionale o interregionale previsto dall'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Le regioni promuovono la costituzione del centro entro centoventi giorni dalla comunicazione delle prime tre autorizzazioni.
5. Il Ministro provvede alla modifica del decreto ministeriale recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.
6. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di indicare ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.


Art. 6

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Comma 1

Verifiche periodiche

Comma 2

Il Ministro della sanita' verifica annualmente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza del procedimento disciplinato nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537, e a quelle del presente regolamento.


Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il Ministero della sanita' promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione degli enti ed istituti e dei cittadini interessati, anche tramite questionari ed interviste realizzate dopo l'erogazione di un singolo servizio.


I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.


Art. 7

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Comma 1

Controlli e sanzioni

Comma 2

Il servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di autorizzazione ai trapianti non conclusi entro il termine indicato nell'art. 5 e comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


L'inosservanza dei termini prescritti puo' essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificati rispettivamente dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.


Art. 8

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Comma 1

Abrogazione di norme

Art. 9

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.