DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 671/1994 - Modificazioni allo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori.

Modificazioni allo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori.

Numero 671 Anno 1994 GU 06.12.1994 Codice 094G0674

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 13 dello statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni - di seguito denominato statuto - e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. A fini di solidarieta' fra soci e fra iscritti ed allo scopo di ridurre la contribuzione individualmente posta a loro carico, la Societa' puo' dedurre un importo dagli incassi per diritti d'autore da essa effettuati nei territori di gestione diretta, al netto delle provvigioni. Tale deduzione potra' essere determinata da un minimo del 2 per cento sino ad un massimo del 10 per cento del totale di detti incassi.
2. La misura e la destinazione della deduzione sono determinate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e possono essere differenziate, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed alle tipologie di utilizzazione.
3. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo.
4. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633 (articoli da 180 a 184), reca norme sugli enti di diritto pubblico per la pubblicazione e l'esercizio del diritto d'autore.
- Il D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274, reca: "Sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del commissariato del turismo, nonche' dei relativi ruoli organici".
- L'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), dispone che il servizio delle informazioni e l'ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Il D.P.R. 4 gennaio 1994 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1994.
- Il D.P.R. 22 febbraio 1994 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1994.
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
a)-p) (omissis);
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare".


Art. 2

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Comma 1

L'art. 20 dello statuto e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. Le tabelle indicate nelle lettere c), d) ed e) dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale.
2. Le tabelle hanno durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate.
3. Gli importi della tabella indicata nella lettera c) dell'art. 18 sono annualmente perequati su base non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. In caso di andamento economico degli incassi della sezione inferiore rispetto all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo le risultanze di settore.".


Art. 3

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 22 dello statuto e' abrogato.


Art. 4

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Comma 1

Il quarto comma dell'art. 24 dello statuto e' sostituito dal seguente:
"Al socio onorario puo' essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.".


Art. 5

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 26 dello statuto e' sostituito dal seguente:
"Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.".


Il terzo comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente:
"Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.".


Il quinto comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente:
"La radiazione e' altresi' inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualita'.".


Art. 6

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 33 dello statuto e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente della Societa', che lo presiede, e di otto membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, cosi' distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due autori soci per la sezione musica e un autore socio per la sezione drammatica operette e riviste (D.O.R.) e un autore iscritto; quattro membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci editori di musica, un socio editore di opere letterarie o produttore di opere cinematografiche e un iscritto editore.".


Art. 7

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Comma 1

Al terzo comma dell'art. 34 dello statuto, sono aggiunte le seguenti lettere:
"c-bis) la misura e la destinazione della deduzione prevista dall'art. 13;
e-bis) il regolamento del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche.".


Art. 8

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 36 dello statuto, e' sostituito dal seguente:
"Le commissioni sono presiedute dal presidente della Societa' e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito riportate:
a) per la sezione lirica, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e un autore iscritto; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto;
b) per la sezione musica, commissari n. 26, diciotto soci e otto iscritti, dei quali: otto autori di musica, di cui due soci autori di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche, quattro soci autori di composizioni varie e due iscritti; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie, di cui tre soci e due iscritti; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione, di cui nove soci e quattro iscritti;
c) per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, di cui dieci soci e quattro iscritti, dei quali: due soci autori di opere drammatiche o di genere affine, un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, tre soci autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione e due autori iscritti; tre concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto; due editori e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui un socio e un iscritto;
d) per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori, di cui due soci e un iscritto, e tre editori di opere letterarie o figurative, di cui due soci e un iscritto;
e) per la sezione cinema, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici), di cui due soci e un iscritto, e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate, di cui due soci e un iscritto.".


Il quinto comma dell'art. 36 e' sostituito dal seguente:
"Quando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, soci e iscritti possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni di sezione con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale.".


Art. 9

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Comma 1

L'art. 37 dello statuto e' sostituito dal seguente:
"Art. 37. - 1. I commissari di sezione sono eletti con votazione separata tra soci e iscritti, nell'ambito delle rispettive categorie, con voto diretto e segreto.
2. Hanno diritto di essere votati:
a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:
1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni;
2) abbiano incassato nel quinquennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari e produttori, importi pari o superiori alla somma degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza per ognuno degli anni considerati. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato, con separato riferimento alla categoria autori ed alla categoria editori, concessionari e produttori, dividendo l'ammontare complessivo annuo dei proventi liquidati dalla sezione ai propri soci e iscritti ordinari per il numero dei propri soci e iscritti ordinari che abbiano incassato proventi nell'anno;
b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.
3. Hanno diritto di voto:
a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che hanno diritto di essere votati ai sensi della lettera a) del comma precedente, nonche' gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:
1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno 3 anni;
2) abbiano incassato nel triennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari o produttori, per ciascuno dei tre anni considerati importi pari o superiori al 5 per cento, ovvero in uno solo dei tre anni importi pari o superiori al 15 per cento, degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato cosi' come previsto al n. 2), ultima parte della lettera a) del comma 2;
b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.
4. Qualora nell'ambito di una sezione, in applicazione dei criteri di accesso all'elettorato di cui ai due commi precedenti, non si pervenga ad un numero di iscritti ordinari aventi diritto di essere votati pari ad almeno dieci volte il numero dei seggi disponibili o di iscritti ordinari aventi diritto di voto pari ad almeno venti volte il numero dei seggi disponibili, le corrispondenti medie di incasso relative alla categoria interessata, ferme restando le anzianita' di iscrizione indicate, vengono ridotte sino al raggiungimento dei suddetti numeri minimi. Ove i numeri minimi richiesti non potessero essere raggiunti, accederanno all'elettorato gli iscritti ordinari della categoria considerata, con esclusione degli eredi, che presentino i sopra indicati periodi di anzianita' ed in essi abbiano conseguito incassi.
5. Il socio che sia anche iscritto ordinario per altre qualifiche o sezioni non e' ammesso all'elettorato attivo o passivo per l'elezione dei commissari iscritti.
6. I soci e gli iscritti ordinari sono raggruppati, agli effetti delle elezioni, e delle separate votazioni per categoria, come segue:
a) categoria autori;
b) categoria editori, concessionari e produttori. Rientrano in tale categoria: 1) editori di opere liriche, di musica, di opere drammatiche o di operette, riviste e opere analoghe, di opere letterarie o figurative; 2) concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione; 3) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.
7. A commissari di sezione sono eleggibili i soci e gli iscritti ordinari che non abbiano riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato, che appaiano incompatibili con la qualita' e non siano stati sospesi dall'elettorato ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
8. Il candidato che abbia piu' qualifiche entro la categoria cui appartiene e' eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.
9. I soci e gli iscritti ordinari, che siano persone giuridiche, sono eleggibili in persona del loro rappresentante legale, ovvero in altra persona da essi designata, purche' abbia compiuto venticinque anni, non abbia riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato che appaiono incompatibili con la qualita' e non sia stata sospesa dall'elettorato, ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
10. Il commissario iscritto rimane in carica per l'intera durata del mandato di rappresentanza anche se nel frattempo consegua la qualita' di socio.".


Art. 10

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 38 dello statuto e' sostituito dal seguente:
"Qualora in base all'esito delle elezioni risultino seggi non assegnati per carenza di candidature, l'assemblea delle commissioni di sezione, nella prima seduta, provvede a nominare i commissari mancanti scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli iscritti della medesima categoria e qualifica aventi i requisiti prescritti dall'art. 37. Le votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere i commissari autori e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere i commissari editori, concessionari e produttori. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti rispettivamente del complesso dei membri autori e del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.".


Il quarto comma dell'art. 38 e' sostituito dal seguente:
"In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o iscritto, la competente commissione di sezione provvede, per il periodo residuo, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza, alla scelta del nuovo membro rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 37 e la medesima qualifica del membro da sostituire. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione o, in seconda votazione, a maggioranza semplice.".


Art. 11

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Comma 1

Al secondo comma dell'art. 41 dello statuto della Societa' e' inserito il seguente numero:
"6-bis) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'art. 13, la misura e la destinazione della deduzione dagli incassi ivi prevista;".


Il n. 9) del secondo comma dell'art. 41 e' sostituito dal seguente:
"9) approva su proposta del consiglio di amministrazione il regolamento del Fondo di solidarieta' fra i soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche;".


Art. 12

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Comma 1

Il quarto comma dell'art. 42 dello statuto della Societa' e' sostituito dal seguente:
"Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori autori soci o iscritti, e i membri editori, concessionari o cessionari e produttori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori editori e produttori soci o iscritti.".


Art. 13

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 57 dello statuto della Societa' e' sostituito dal seguente:
"Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione puo' inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888.".


Art. 14

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 60 dello statuto e' sostituito dal seguente:
"La Societa' provvede alla gestione, con contabilita' separata, di un Fondo destinato alla solidarieta' fra soci e alla solidarieta' fra iscritti, avente denominazione 'Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.'.".


Il terzo comma dell'art. 60 e' sostituito dal seguente:
"La Societa', gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalita' e nelle misure indicate nel presente statuto e nel regolamento del Fondo.".


Art. 15

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Comma 1

Dopo l'art. 60 dello statuto e' inserito il seguente:
"Art. 60-bis. - 1. Per la sezione cinema, fermi restando i criteri previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 37 in ordine all'elettorato attivo e passivo dei soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti alla categoria autori e sino a quando non verranno effettuati incassi per corrispondenti diritti amministrati:
a) hanno diritto di essere votati gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni e abbiano, nel quinquennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno quattro opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno venticinque opere cinematografiche o assimilate;
b) hanno diritto di voto gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano diritto di essere votati ai sensi della precedente lettera a) nonche' quelli, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno tre anni e abbiano, nel triennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno due opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno quindici opere cinematografiche o assimilate.".


Art. 16

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Comma 1

All'art. 61 dello statuto la parola: "quarto" e' sostituita dalla seguente: "terzo".


Art. 17

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Comma 1

Tutte le disposizioni modificative di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.