DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Numero 634 Anno 1994 GU 19.11.1994 Codice 094G0676

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.


Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto.


Art. 2

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Comma 1

L'utenza del servizio e' concessa, su istanza della parte interessata, dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.


Art. 4

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Comma 1

Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il direttore generale della M.C.T.C. puo' revocare, sospendere o limitare la concessione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione e' comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.


Art. 5

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Comma 1

La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 circa l'attivazione del collegamento, e scade il 31 dicembre successivo.


In mancanza di disdetta da parte del direttore generale della M.C.T.C. o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intendera' tacitamente rinnovata.


Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.


Art. 6

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Comma 1

Le spese di acquisto o di locazione delle attrezzature, nonche' quelle di collegamento con il centro elaborazione dati e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.


Le spese di acquisizione e manutenzione delle apparecchiature di collegamento necessarie per l'elaboratore centrale, nonche' la spesa per i canoni SIP comunque derivanti all'amministrazione per il collegamento, sono comprese nel canone di cui al successivo art. 10.


Gli utenti di cui all'art. 1, comma 2, purche' per ragioni d'ufficio, nonche' quelli di cui alla categoria A dell'art. 3, possono utilizzare, per il collegamento all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove disponibili, uno o piu' terminali in dotazione agli uffici provinciali della M.C.T.C., osservando, per esigenza di coordinamento, le modalita' stabilite dai capi degli uffici sulla base delle direttive della Direzione generale della M.C.T.C.


Art. 7

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Comma 1

Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha la piena ed esclusiva proprieta' delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresi' la facolta' di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilita', se non per dolo o colpa grave, deriva al Ministero dei trasporti e della navigazione per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, ne' per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, ne' per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione e' inserita apposita clausola con cui il Ministero dei trasporti e della navigazione e' esonerato da dette responsabilita'.


Art. 8

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Comma 1

Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 che svolgono compiti di polizia, possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati del centro limitatanente a quelle connesse con lo svolgimento dei propri compiti d'istituto.


Gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 non compresi nel comma 1 e quelli di cui alla categoria B del medesimo articolo possono accedere esclusivamente alle aggregazioni numeriche e statistiche estraibili dalla banca dati, nonche' alle informazioni contenute nelle sezioni "omologazioni", "immatricolazioni", "trasporto merci" ed "incidenti" dell'archivio nazionale dei veicoli, limitatamente a quelle che saranno rese disponibili dalla Direzione generale della M.C.T.C. all'atto della stipula delle singole convenzioni nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
Queste ultime dovranno contenere l'elenco delle informazioni a cui il singolo utente potra' accedere.


Le informazioni saranno fornite limitatamente agli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati della M.C.T.C.


La possibilita di fornire informazioni con stati di aggregazione diversi da quelli disponibili sara' valutata di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.


In ogni caso il costo delle procedure necessarie, di cui il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., acquisisce la piena ed esclusiva proprieta', sara' integralmente a carico dell'utente.


Art. 9

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Comma 1

E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.


E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse.


E' fatto altresi' divieto di riprodurre la banca dati, anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica.


La riproduzione in testi e riviste di documenti desunti dagli archivi elettronici e' consentita solo su espressa autorizzazione della Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., nonche' gli estremi dell'atto autorizzativo.


La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.


Art. 10

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Comma 1

Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente.
Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo.


L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera b), e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile.


Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti e' considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.


In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.


Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3.


Art. 11

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Comma 1

L'utente, che si colleghi al centro con piu' terminali, e' tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalita' stabilite per i collegamenti con un solo terminale.


Tuttavia, e' consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento, per il collegamento di piu' terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede e utilizzanti un'unica linea.


In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari terminali si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.


Art. 12

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Comma 1

L'utilizzazione delle maschere di interrogazione e le variazioni apportate a queste ultime formeranno oggetto di corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., tenuti nelle aule all'uopo informatizzate e svolti da funzionari dello stesso centro.


L'accesso a tale servizio non comporta oneri aggiuntivi per l'utente; le spese di organizzazione e di effettuazione dei corsi sono comprese nel canone di abbonamento.


Ogni utente potra' far partecipare ai corsi al massimo due persone per ogni terminale collegato.


Art. 13

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Comma 1

Le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento, mantengono la loro validita' fino alla data di scadenza annuale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.


La convenzione indica il foro competente per ogni controversia.


Art. 14

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