L'utente e' tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, e' cosi' determinato:
lire un milione cinquecentomila, se appartiene alla categoria A; lire due milioni cinquecentomila, se appartiene alla categoria B.
Il canone dovra' essere corrisposto in un'unica soluzione e anticipatamente, e comunque prima dall'inizio del servizio, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.
A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione l'utente deve prestare, con le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, una cauzione di importo corrispondente a quello del canone annuo.
Nella convenzione verranno determinate le modalita' dell'accesso agli archivi ed il tipo delle informazioni da fornire.
In ogni caso nei confronti degli utenti privati le informazioni concernenti i dati sulle immatricolazioni di veicoli saranno depurate dei dati anagrafici degli intestatari.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, potra' provvedere con decreto all'eventuale revisione delle misure del canone di cui al comma 1 del presente articolo e stipulare convenzioni particolari con singole categorie di utenti diverse da quelle previste nell'art. 4 del presente regolamento.