DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 486/1994 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza per l'esecuzione di operazioni automobilistiche e per operazioni tecniche.

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza per l'esecuzione di operazioni automobilistiche e per operazioni tecniche.

Numero 486 Anno 1994 GU 08.08.1994 Codice 094G0344

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;486

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

O g g e t t o

Comma 2

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza per l'esecuzione di operazioni automobilistiche o di operazioni tecniche.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).
(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- La legge 1 dicembre 1986, n. 870 reca "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986).


Art. 3

#

Comma 1

Modalita' di versamento

Comma 2

Le operazioni previste all'art. 2 possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico.


Art. 4

#

Comma 1

Modalita' del rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza

Comma 2

I funzionari delegati sono autorizzati, limitatamente alle operazioni di rimborso, a disporre i rimborsi stessi mediante buoni di prelevamento in contanti in proprio favore.


Gli stessi provvedono ai rimborsi entro novanta giorni dall'istanza in carta semplice dell'interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa del rimborso richiesto. In mancanza di tale istanza, provvedono d'ufficio, entro novanta giorni dal termine di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno a cui si riferiscono i versamenti, al rimborso delle somme versate erroneamente o in eccedenza, sulla base delle evidenze contabili giacenti.


Art. 5

#

Comma 1

Misura degli stanziamenti

Comma 2

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle operazioni ed ai rimborsi indicati nel presente regolamento sono commisurati, sia in termini di competenza che di cassa, alle risultanze dell'ultimo consuntivo approvato.


Art. 6

#

Comma 1

Modifiche al decreto di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Comma 2

Il Ministro dei trasporti e della navigazione ha facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quello massimo previsto dall'art. 4, comma 3, del presente regolamento.


Art. 7

#

Comma 1

C o n t r o l l i

Art. 8

#

Comma 1

(Non e' stato ammesso al visto della Corte dei conti)


Art. 9

#

Comma 1

Entrata in vigore del presente regolamento

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.