DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 388/1994 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.

Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.

Numero 388 Anno 1994 GU 18.06.1994 Codice 094G0310

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;388

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Presentazione della richiesta di risarcimento danni

Comma 2

La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di polizia giudiziaria deve essere inoltrata alla questura nel cui territorio l'evento dannoso si e' verificato o al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente quando l'evento dannoso si e' verificato in occasione dell'intervento di militari dell'Arma dei carabinieri.


Qualora la domanda venga presentata ad un'autorita' incompetente a riceverla ai sensi del precedente comma, quest'ultima la trasmette a quella ritenuta competente.


Art. 2

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Comma 1

Istruttoria delle richieste di risarcimento dei danni

Comma 2

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici di cui all'articolo 1 acquisiscono il rapporto di servizio del personale operante e istruiscono la richiesta corredandola di una analitica relazione contenente la descrizione dell'operazione, della dinamica dei fatti e dei luoghi dove si sono svolti, l'indicazione del personale che ha diretto o disposto le operazioni, le deposizioni testimoniali, i rilievi o accertamenti tecnici ed ogni altro utile elemento di valutazione, trasmettendo gli atti alla Prefettura territorialmente competente.


Il termine previsto dal comma 1 e' sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto e inizia nuovamente a decorrere nel caso in cui siano cessati tali impedimenti.


Art. 3

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Comma 1

Richiesta di pareri

Comma 2

La prefettura, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, verifica la completezza della documentazione e la congruita' della richiesta, e richiede al competente servizio del Ministero dell'interno l'autorizazione al pagamento o alla transazione.


Quando sono richiesti i pareri di cui al comma 2, il termine di cui al comma 1 e' di sessanta giorni.


Art. 4

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Comma 1

Liquidazione del danno

Comma 2

Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta istruita, il servizio competente del Ministero dell'interno predispone il provvedimento di autorizzazione al pagamento o alla transazione.


In caso di transazione, la prefettura provvede alla stipula dell'atto, alla registrazione presso il competente Ufficio del registro e, nei dieci giorni successivi, alla trasmissione al servizio competente del Ministero dell'interno, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede a predisporre il provvedimento di autorizzazione al pagamento.


In deroga a quanto previsto dall'art. 14 regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, il prescritto parere al Consiglio di Stato sullo schema di transazione deve essere richiesto solo se il danno da liquidare ammonta ad una somma superiore a lire cinquanta milioni. Il detto limite viene annualmente elevato in riferimento ai parametri ISTAT relativi al costo della lira dei lavoratori dell'industria.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.